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Pubblicato il 1 luglio 2025

Assistenza sanitaria

In una situazione di pandemia i fornitori di prestazioni del sistema sanitario sono chiamati a continuare ad adempiere i loro compiti. Inoltre, devono garantire le cure alle persone che sono state contagiate dal patogeno pandemico o per le quali si sospetta un’infezione.

Contesto e obiettivo: le elevate esigenze di assistenza sanitaria in un’emergenza pandemica richiedono una pianificazione lungimirante e un impiego oculato delle risorse disponibili.

Destinatari: Cantoni e fornitori di prestazioni sanitarie.

Basi: i Cantoni e i fornitori di prestazioni sanitarie osservano la rispettiva legislazione cantonale e le prescrizioni nazionali contenute in particolare nella legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) e nell’ordinanza sulle epidemie (OEp; RS 818.101.1). L’ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano (ODMT; RS 818.101.126) stabilisce le malattie e gli agenti patogeni da dichiarare all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). La legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) e le relative ordinanze disciplinano l’impiego di agenti terapeutici. La dotazione di dispositivi di protezione contro gli agenti patogeni è retta dall’ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (ODPI, RS 930.115). I disinfettanti per la disinfezione delle mani e delle superfici sono disciplinati nella legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) e nell’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12).

Aspetti strategici: i Cantoni e i fornitori di prestazioni sanitarie preparano il sistema sanitario a una pandemia e garantiscono le cure in una situazione pandemica. I Cantoni e l’Esercito verificano la pertinente legislazione e, se necessario, la adeguano. Nei loro piani pandemici descrivono la preparazione e le misure per garantire l’assistenza sanitaria. I fornitori di prestazioni sanitarie approntano piani pandemici propri.

Aspetti operativi: i Cantoni chiedono ai fornitori di prestazioni sanitarie di disporre di opportuni piani pandemici operativi che osservino le prescrizioni cantonali e nazionali. I fornitori di prestazioni pianificano l’aumento delle proprie risorse di personale per una pandemia. Predispongono la costituzione delle scorte per garantire, da un lato, l’approvvigionamento con prodotti di uso quotidiano (tra cui prodotti igienici), dall’altro la fornitura di medicamenti, dispositivi medici, dispositivi di protezione, disinfettanti e detergenti. Mettono in atto le raccomandazioni per prevenire e controllare la trasmissione di agenti patogeni nel sistema sanitario, in particolare in riferimento all’agente pandemico. Sono tenuti a dichiarare all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) malattie o agenti patogeni soggetti a dichiarazione obbligatoria. I fornitori di prestazioni sanitarie attuano inoltre il Calendario vaccinale svizzero e vaccinano contro l’agente pandemico (v. Vaccinazione).

Rischi e sfide: considerando le incertezze legate a un nuovo agente a potenziale pandemico e alle sue caratteristiche, i Cantoni devono assicurare che i fornitori di prestazioni sanitarie coordinino e integrino i propri ruoli. Se del caso, i Cantoni delegano ulteriori compiti ai fornitori di prestazioni esistenti, tra cui farmacie o fornitori di servizi di telemedicina, oppure creano nuove strutture, come i centri di test e di vaccinazione.

Competenze: i Cantoni regolamentano, organizzano e finanziano l’assistenza sanitaria, inclusa la preparazione e la risposta a una pandemia, a livello cantonale. I fornitori di prestazioni assicurano l’assistenza sanitaria. Il Servizio sanitario coordinato (SSC) coordina l’assistenza sanitaria a livello sovracantonale se le risorse personali e materiali nonché le infrastrutture a livello cantonale non sono più sufficienti. La Confederazione sostiene i fornitori di prestazioni in ambiti definiti nell’approvvigionamento con agenti terapeutici. Con la revisione della legge sulle epidemie, questo ruolo sarà rivisto ed esteso ad altro materiale medico importante durante una pandemia.

Fornitori di prestazioni

I fornitori di prestazioni sanitarie elaborano piani pandemici per la preparazione e la risposta a una pandemia.

Garanzia delle cure di base

I Cantoni e i fornitori di prestazioni garantiscono le cure mediche di base e assumono ulteriori compiti durante una pandemia. La pianificazione mirata e le offerte di strutture alternative aiutano a evitare il sovraccarico del sistema.

Obbligo di dichiarazione

Il sistema di dichiarazione obbligatoria consente la sorveglianza e il controllo delle malattie infettive. I medici, gli ospedali e i laboratori dichiarano le malattie o gli agenti patogeni secondo le prescrizioni.

Terapie e medicamenti

L’impiego mirato di medicamenti e terapie in caso di disponibilità limitate è cruciale durante una pandemia. Una panoramica riporta i principali medicamenti e il loro impiego.

Calendario vaccinale svizzero

Il Calendario vaccinale svizzero assicura la protezione vaccinale ottimale per i singoli individui e la popolazione. Durante una pandemia medici e farmacisti mantengono l’attività vaccinale in linea con le raccomandazioni della Confederazione.

Dispositivi di protezione e disinfezione

I fornitori di prestazioni sanitarie conservano scorte di dispositivi di protezione e di disinfettanti per proteggere il proprio personale e i pazienti durante una pandemia.