Obbligo di dichiarazione
I medici, gli ospedali e le istituzioni sanitarie pubbliche o private e i laboratori devono segnalare le malattie o gli agenti patogeni soggetti a dichiarazione obbligatoria. Vale il principio «Chi effettua una diagnosi dichiara».
Il sistema di dichiarazione obbligatoria serve a sorvegliare e riconoscere precocemente le malattie infettive e costituisce una base per le misure di controllo delle infezioni. L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha stabilito come tempistica di dichiarazione 2 ore, 24 ore o una settimana.
L’UFSP sorveglia le malattie o i patogeni
- che possono causare epidemie;
- che rappresentano un particolare pericolo per la salute pubblica;
- che sono nuovi o inaspettati;
- o la cui sorveglianza è stata concordata a livello internazionale.
L’ordinanza del DFI sulla dichiarazione di osservazioni relative alle malattie trasmissibili dell’essere umano (ODMT; RS 818.101.126) stabilisce le osservazioni da dichiarare. A seconda dell’oggetto della dichiarazione, l’obbligo riguarda medici, ospedali e altre istituzioni sanitarie pubbliche e private, laboratori, le competenti autorità cantonali nonché i conduttori di navi e i piloti di aeromobili.