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Pubblicato il 1 luglio 2025

Competenze

Nella preparazione e nella risposta a una pandemia sono coinvolti la Confederazione, i Cantoni ma anche, in funzione della portata dell’evento pandemico, numerosi altri attori. Qui di seguito sono illustrati i loro ruoli. Le descrizioni dettagliate dei singoli attori sono state redatte nella maggior parte dei casi dagli attori stessi.

Modello circolare

Gli organi coinvolti nella preparazione e nella risposta a una pandemia si inseriscono in un modello circolare come illustrato nella figura 1.

Sono raffigurati tre cerchi concentrici. Il cerchio più interno rappresenta la responsabilità professionale e strategica, quello centrale il supporto e quello esterno la consultazione.

Organi competenti (cerchio interno)

Questi organi sono i principali responsabili a livello politico, strategico e tecnico-specialistico della preparazione e della risposta a una pandemia. In linea di principio sono integrati sin dall’inizio nell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF).

All’organizzazione di base per la gestione di crisi (OBCG) compete il coordinamento a livello federale. I Cantoni si coordinano tra loro tramite la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e gli organi cantonali di condotta (OCC). In una situazione di pandemia, la Confederazione e i Cantoni intensificano gli scambi a livello strategico.

A livello operativo gli scambi tra Confederazione e Cantoni vengono rafforzati aumentando la frequenza delle conferenze telefoniche tra l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e i medici cantonali che, in una situazione normale, si svolgono mensilmente. In funzione della situazione sono poi creati altri canali di dialogo, come i gruppi d’accompagnamento, per esempio tra lo stato maggiore di crisi operativo (SMCOp) e gli stati maggiori di crisi cantonali, i farmacisti cantonali, i medici cantonali o la CDS.

Di seguito è riportato l’elenco completo degli organi con responsabilità strategiche e tecnico-specialistiche nonché i loro compiti, le competenze e le responsabilità.

Organi di supporto (cerchio intermedio)

Questi servizi forniscono supporto per l’attuazione delle misure e delle raccomandazioni. Assicurano che i lavori siano svolti nei loro ambiti di competenza. Fanno parte di questa categoria, per esempio, le associazioni mediche che collaborano alla stesura di raccomandazioni sul piano nazionale o supportano l’attuazione.

Il loro ruolo nell’organizzazione di crisi della Confederazione è descritto sotto Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. A seconda dello scenario, possono fare parte di un gruppo di lavoro dello SMCOp oppure svolgere un ruolo unicamente consultivo.

Più avanti è riportato un elenco completo degli organi di supporto.

Altri organi consultivi (cerchio esterno)

In questa categoria rientrano gli organi che, a seconda dello scenario o della severità di una pandemia, sono interessati dai provvedimenti o assumono un ruolo nella gestione. A loro compete la preparazione all’interno delle proprie strutture, per esempio delle organizzazioni affiliate, nel quadro della propria valutazione.

Questi organi non sono coinvolti direttamente nella preparazione, ma possono essere consultati nella definizione e nella configurazione delle misure che li interessano nell’ambito delle consultazioni.

Un loro elenco non esaustivo è riportato di seguito.

La lista di controllo «Preparazione a una pandemia: definizione di ruoli e compiti vincolanti» aiuta tutte le parti coinvolte ad assumere ruoli e compiti vincolanti all’interno della propria istituzione.

Organi competenti: Confederazione

Gli organi competenti a livello strategico e tecnico-specialistico (cerchio interno nella figura 1) fanno parte dell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale a seconda della gravità di una pandemia e dello scenario.

Livello politico

A livello federale l’Esecutivo (Consiglio federale e Amministrazione federale) e il Legislativo (Parlamento, Commissioni) formano il potere politico. La Cancelleria federale assume un compito di coordinamento tra l’uno e l’altro. A livello cantonale il governo cantonale (Consiglio di Stato) rappresenta l’Esecutivo, il Parlamento cantonale (Gran Consiglio) il Legislativo.

Consiglio federale

Le competenze del Consiglio federale, descritte negli articoli 180–187 della Costituzione federale, si esplicano anche nella preparazione e nella gestione di una pandemia: il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione. Propone leggi ed emana ordinanze, valuta costantemente la situazione politica, stabilisce gli obiettivi, le strategie e i mezzi dell’operato statale, pianifica e coordina le attività dello Stato e rappresenta la Confederazione verso l’interno e nei confronti dell’estero.

Nella preparazione e nella risposta a una pandemia il Consiglio federale ha in particolare le seguenti competenze sancite dalle leggi e dalle ordinanze applicabili:

  • definire, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse (art. 4 LEp);
  • emanare prescrizioni in materia di dichiarazione (art. 12 seg. LEp) e per la prevenzione delle malattie trasmissibili (art. 19 LEp);
  • istituire e sciogliere lo stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS) (artt. 3 e 4 OCAF);
  • designare il dipartimento responsabile (art. 3 cpv. 1 OCAF);
  • in una situazione particolare ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone o della popolazione, obbligare i medici e il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili e a dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per determinati gruppi di popolazione (art. 6 LEp);
  • in una situazione straordinaria ordinare i provvedimenti necessari per la lotta contro la malattia (art. 7 LEp);
  • emanare disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori (art. 41 LEp);
  • assicurare l’approvvigionamento con i principali agenti terapeutici indicati per contrastare le malattie trasmissibili (art. 44 cpv. 3 LEp);
  • emanare disposizioni sull’attribuzione, la distribuzione, l’agevolazione dell’importazione e la limitazione o il divieto dell’esportazione di agenti terapeutici nonché sulla costituzione di scorte di agenti terapeutici negli ospedali e in altri istituti del settore sanitario (art. 44 cpv. 2 LEp);
  • prevedere provvedimenti per approvvigionare con agenti terapeutici gli Svizzeri all’estero (art. 44 cpv. 3 LEp).

Uffici e organi federali

Gli organi della Confederazione con competenze strategiche e specialistico-tecniche sono responsabili sia della preparazione che della risposta a una pandemia. Gli uffici specializzati, tra cui l’UFSP, sono preposti all’elaborazione e all’attuazione di pertinenti progetti, strategie, scenari, piani e liste di controllo.

Organi competenti: Cantoni

I Cantoni, cui compete l’esecuzione della LEp, assicurano che il loro sistema sanitario sia preparato a un evento pandemico. A tal fine elaborano piani di emergenza e pandemici sulla scorta delle pertinenti basi dell’UFSP.

Nella pianificazione pandemica, i Cantoni definiscono i compiti, le competenze e le responsabilità per i principali ruoli nel quadro della lotta alla pandemia. Si distinguono le diverse fasi dell’evento come pure tra preparazione e risposta a una pandemia e gestione di crisi:

  • un piano per l’organizzazione e l’attuazione delle vaccinazioni e del tracciamento dei contatti;
  • un piano per mantenere (parzialmente) le cure ospedaliere e le cure di base nonché processi per distribuire le capacità di trattamento;
  • direttive vincolanti per le aziende e i fornitori di prestazioni nel sistema sanitario per l’approvvigionamento e la gestione delle scorte di materiale medico e dispositivi di protezione; la definizione di direttive vincolanti o raccomandazioni vincolanti per le istituzioni sociali e le amministrazioni è a discrezione dei Cantoni;
  • un piano di vaccinazione con diverse possibilità di vaccinazione sul territorio e spiegazioni mirate ai gruppi target;
  • un piano di test per le squadre mobili e stazionarie, con un semplice processo di test, conferma e informazione nonché un modello di dati, inclusa l’interfaccia con la Confederazione;
  • concernono la pianificazione anche la gestione dell’epidemia, i piani di protezione e la comunicazione di crisi interna ed esterna.

Al profilarsi di una pandemia, i Cantoni devono intensificare rapidamente lo scambio e il coordinamento tra loro, con la Confederazione e a livello comunale per armonizzare la valutazione della situazione ed eventuali provvedimenti.

Inoltre, i Cantoni organizzano le necessarie risorse finanziarie e personali a livello cantonale. Se vi è la necessità di un supporto di personale in via sussidiaria da parte di altri Cantoni o della Confederazione, gli organi cantonali di condotta hanno il compito di coordinare su base intercantonale le risorse di personale eventualmente necessarie della protezione civile (p. es. da una cellula di stato maggiore della gestione cantonale delle risorse ResMaK), prima di attingere alle risorse dell’esercito e/o del servizio civile.

I Cantoni eseguono i provvedimenti che il Consiglio federale prescrive in una situazione particolare o straordinaria (art. 102 cpv. 2 OEp). Assicurano il coordinamento e la comunicazione con i Comuni tramite gli stati maggiori di crisi cantonali o gli organi cantonali di condotta (OCC). Il disciplinamento dell’organizzazione dell’esecuzione può variare da un Cantone all’altro.

Secondo la LEp, i medici cantonali (MC) e i loro uffici sono responsabili del coordinamento dei provvedimenti medici di prevenzione e lotta a una pandemia nei Cantoni, in collaborazione con i responsabili cantonali dell’SSC. Fungono da anello di congiunzione tra la Confederazione (UFSP) e i Cantoni nonché tra la salute pubblica e quella individuale. Si coordinano anche con altri organi nei loro Cantoni e con i farmacisti cantonali per l’approvvigionamento di materiale medico. In tutte le situazioni, si tengono direttamente e regolarmente in contatto con l’UFSP tramite conferenze telefoniche.

Conformemente ai requisiti e alle esigenze cantonali e in funzione del livello di escalation, vengono istituiti altri organi (organi cantonali di condotta OCC, team di progetto) cui sono affidati la gestione e il coordinamento delle misure da attuare a livello cantonale. L’SSC è coinvolto in ogni livello di escalation per coordinare le cure mediche.

I compiti e le competenze dei Cantoni nonché il coordinamento e la collaborazione tra i Cantoni e tra Confederazione e Cantoni si basano sul modello a tre fasi della LEp.

Compiti nella preparazione a una pandemia

  • Nel loro ambito di competenza, i Cantoni adottano i provvedimenti preparatori per prevenire e contenere tempestivamente le minacce per la salute pubblica ed elaborano piani pandemici cantonali basati sui principi della Confederazione.
  • Sono competenti per l’approvvigionamento di importante materiale medico, quindi effettuano i preparativi necessari e si coordinano con la Confederazione nei lavori preparatori per la sicurezza dell’approvvigionamento.
  • Elaborano i piani pandemici cantonali e le liste di controllo per le amministrazioni pubbliche (Comuni/Cantone) ecc.
  • Preparano il sistema sanitario cantonale a una pandemia, elaborando e mettendo a disposizione gli strumenti necessari.
  • Coordinano le attività di esecuzione con i Comuni.
  • Coinvolgono i Comuni e assicurano la comunicazione con i Comuni.
  • I Cantoni e le conferenze dei direttori interessate collaborano alla definizione degli obiettivi e delle strategie di preparazione e risposta a una pandemia.
  • Le conferenze settoriali e le associazioni specializzate coadiuvano il coordinamento intercantonale. Si tengono regolarmente in contatto con la CDS così come con gli uffici federali interessati.
  • Le piattaforme ordinarie di dialogo assicurano gli scambi tra Confederazione e Cantoni (Dialogo federalistico su temi specifici, Dialogo sulla politica nazionale della sanità e riunioni ordinarie tra CDS e DFI/UFSP, organo di coordinamento LEp, conferenze telefoniche tra l’UFSP e i medici cantonali).

Compiti nella risposta a una pandemia

Situazione particolare

  • I Cantoni assicurano l’organizzazione cantonale di crisi nonché le capacità e le risorse necessarie per rispondere alla crisi.
  • Sono responsabili dell’approvvigionamento della popolazione con importante materiale medico e, se acquistato centralmente dalla Confederazione, della sua distribuzione.
  • Se il Consiglio federale non ordina provvedimenti di prevenzione e di lotta a una pandemia, i Cantoni sono responsabili di emanarli anche nella situazione particolare. Se la situazione epidemiologica lo richiede, i Cantoni dispongono ulteriori provvedimenti in aggiunta a quelli del Consiglio federale.
  • Le conferenze dei direttori cantonali, le conferenze settoriali e le associazioni specializzate collaborano con la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e le competenti autorità federali conformemente all’ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF).

Situazione straordinaria

  • Nella situazione straordinaria compete in primo luogo alla Confederazione ordinare provvedimenti, mentre i Cantoni sono preposti alla loro esecuzione.
  • Il coordinamento intercantonale è assicurato analogamente a quanto previsto nel caso della situazione particolare; se necessario occorre aumentare la frequenza degli scambi. Nonostante le ampie competenze della Confederazione, uno stretto contatto tra Confederazione e Cantoni è indispensabile nella situazione straordinaria.

La lista di controllo «Pianificazione pandemica dei Cantoni» (v. Ulteriori informazioni) definisce gli elementi critici della fase di preparazione a una pandemia. È uno strumento utile nell’elaborazione e nella verifica dei piani pandemici cantonali per accertare il grado di preparazione a una pandemia e la compatibilità con il Piano pandemico della Confederazione. All’occorrenza la lista di controllo tiene conto del «Manuale per la preparazione aziendale» e delle direttive dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).

Organi di supporto

Dipartimenti, uffici federali e organi federali

Altri organi di supporto

Altri organi consultivi

Gli organi riportati di seguito sono coinvolti in misura maggiore o minore in funzione dello scenario di risposta a una pandemia. Possono essere consultati nella fase di preparazione, per pianificare misure il più possibile commisurate alle esigenze e ai destinatari e di facile attuazione. Sono coinvolti nell’ambito delle proprie strutture (p. es. associazioni).

L’elenco, in ordine alfabetico, non è esaustivo.

  • Commercio al dettaglio: Unione svizzera delle arti e mestieri USAM, Swissretail, VELEDES, Coop, Migros, Fenaco, Aldi, Lidl
  • CULTURA – Organizzazione mantello delle istituzioni culturali in Svizzera
  • Federazioni sportive: p. es. Swiss Olympic, Swiss Football League, Swiss Ice Hockey Federation, SwissTopSport
  • Funivie Svizzere
  • GastroSuisse – Federazione dell’Albergheria e della Ristorazione svizzera
  • Imprese dei trasporti (Unione dei trasporti pubblici UTP, Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG ecc.)
  • Industria farmaceutica (Interpharma)
  • Istituti di formazione (università, scuole dell’obbligo, scuole professionali ecc.)
  • Settore del fitness: swiss active e Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute SFGV
  • Settore del turismo
  • Altri

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