Nella preparazione e nella risposta a una pandemia sono coinvolti la Confederazione, i Cantoni ma anche, in funzione della portata dell’evento pandemico, numerosi altri attori. Qui di seguito sono illustrati i loro ruoli. Le descrizioni dettagliate dei singoli attori sono state redatte nella maggior parte dei casi dagli attori stessi.
Modello circolare
Gli organi coinvolti nella preparazione e nella risposta a una pandemia si inseriscono in un modello circolare come illustrato nella figura 1.
Questi organi sono i principali responsabili a livello politico, strategico e tecnico-specialistico della preparazione e della risposta a una pandemia. In linea di principio sono integrati sin dall’inizio nell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF).
All’organizzazione di base per la gestione di crisi (OBCG) compete il coordinamento a livello federale. I Cantoni si coordinano tra loro tramite la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) e gli organi cantonali di condotta (OCC). In una situazione di pandemia, la Confederazione e i Cantoni intensificano gli scambi a livello strategico.
A livello operativo gli scambi tra Confederazione e Cantoni vengono rafforzati aumentando la frequenza delle conferenze telefoniche tra l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e i medici cantonali che, in una situazione normale, si svolgono mensilmente. In funzione della situazione sono poi creati altri canali di dialogo, come i gruppi d’accompagnamento, per esempio tra lo stato maggiore di crisi operativo (SMCOp) e gli stati maggiori di crisi cantonali, i farmacisti cantonali, i medici cantonali o la CDS.
Di seguito è riportato l’elenco completo degli organi con responsabilità strategiche e tecnico-specialistiche nonché i loro compiti, le competenze e le responsabilità.
Organi di supporto (cerchio intermedio)
Questi servizi forniscono supporto per l’attuazione delle misure e delle raccomandazioni. Assicurano che i lavori siano svolti nei loro ambiti di competenza. Fanno parte di questa categoria, per esempio, le associazioni mediche che collaborano alla stesura di raccomandazioni sul piano nazionale o supportano l’attuazione.
Il loro ruolo nell’organizzazione di crisi della Confederazione è descritto sotto Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale. A seconda dello scenario, possono fare parte di un gruppo di lavoro dello SMCOp oppure svolgere un ruolo unicamente consultivo.
Più avanti è riportato un elenco completo degli organi di supporto.
Altri organi consultivi (cerchio esterno)
In questa categoria rientrano gli organi che, a seconda dello scenario o della severità di una pandemia, sono interessati dai provvedimenti o assumono un ruolo nella gestione. A loro compete la preparazione all’interno delle proprie strutture, per esempio delle organizzazioni affiliate, nel quadro della propria valutazione.
Questi organi non sono coinvolti direttamente nella preparazione, ma possono essere consultati nella definizione e nella configurazione delle misure che li interessano nell’ambito delle consultazioni.
Un loro elenco non esaustivo è riportato di seguito.
La lista di controllo «Preparazione a una pandemia: definizione di ruoli e compiti vincolanti» aiuta tutte le parti coinvolte ad assumere ruoli e compiti vincolanti all’interno della propria istituzione.
Organi competenti: Confederazione
Gli organi competenti a livello strategico e tecnico-specialistico (cerchio interno nella figura 1) fanno parte dell’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale a seconda della gravità di una pandemia e dello scenario.
Livello politico
A livello federale l’Esecutivo (Consiglio federale e Amministrazione federale) e il Legislativo (Parlamento, Commissioni) formano il potere politico. La Cancelleria federale assume un compito di coordinamento tra l’uno e l’altro. A livello cantonale il governo cantonale (Consiglio di Stato) rappresenta l’Esecutivo, il Parlamento cantonale (Gran Consiglio) il Legislativo.
Consiglio federale
Le competenze del Consiglio federale, descritte negli articoli 180–187 della Costituzione federale, si esplicano anche nella preparazione e nella gestione di una pandemia: il Consiglio federale è la suprema autorità direttiva ed esecutiva della Confederazione. Propone leggi ed emana ordinanze, valuta costantemente la situazione politica, stabilisce gli obiettivi, le strategie e i mezzi dell’operato statale, pianifica e coordina le attività dello Stato e rappresenta la Confederazione verso l’interno e nei confronti dell’estero.
Nella preparazione e nella risposta a una pandemia il Consiglio federale ha in particolare le seguenti competenze sancite dalle leggi e dalle ordinanze applicabili:
definire, in collaborazione con i Cantoni, gli obiettivi e le strategie per l’individuazione, la sorveglianza e la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse (art. 4 LEp);
emanare prescrizioni in materia di dichiarazione (art. 12 seg. LEp) e per la prevenzione delle malattie trasmissibili (art. 19 LEp);
istituire e sciogliere lo stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS) (artt. 3 e 4 OCAF);
designare il dipartimento responsabile (art. 3 cpv. 1 OCAF);
in una situazione particolare ordinare provvedimenti nei confronti di singole persone o della popolazione, obbligare i medici e il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili e a dichiarare obbligatorie le vaccinazioni per determinati gruppi di popolazione (art. 6 LEp);
in una situazione straordinaria ordinare i provvedimenti necessari per la lotta contro la malattia (art. 7 LEp);
emanare disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori (art. 41 LEp);
assicurare l’approvvigionamento con i principali agenti terapeutici indicati per contrastare le malattie trasmissibili (art. 44 cpv. 3 LEp);
emanare disposizioni sull’attribuzione, la distribuzione, l’agevolazione dell’importazione e la limitazione o il divieto dell’esportazione di agenti terapeutici nonché sulla costituzione di scorte di agenti terapeutici negli ospedali e in altri istituti del settore sanitario (art. 44 cpv. 2 LEp);
prevedere provvedimenti per approvvigionare con agenti terapeutici gli Svizzeri all’estero (art. 44 cpv. 3 LEp).
Uffici e organi federali
Gli organi della Confederazione con competenze strategiche e specialistico-tecniche sono responsabili sia della preparazione che della risposta a una pandemia. Gli uffici specializzati, tra cui l’UFSP, sono preposti all’elaborazione e all’attuazione di pertinenti progetti, strategie, scenari, piani e liste di controllo.
La Farmacia dell’esercito, che fa parte della Base logistica dell’esercito, funge da centro specialistico di distribuzione di agenti terapeutici di proprietà dell’esercito e garantisce in qualsiasi situazione l’approvvigionamento di materiale sanitario (in particolare dispositivi medici e medicamenti) in funzione del fabbisogno. Al riguardo dispone delle competenze seguenti:
approvvigionamento con agenti terapeutici (incl. l’importazione) e altro materiale sanitario;
stoccaggio e gestione, gestione mandati, rifornimento e restituzione di agenti terapeutici e altro materiale sanitario;
manutenzione di apparecchiature medico-tecniche e di infrastrutture farmaceutiche e sanitarie;
sviluppo e produzione di medicamenti e di dispositivi medici specifici;
centro specializzato (informazioni e collaborazione) nelle questioni farmaceutiche e mediche;
controllo della qualità (chimica e microbiologica (laboratorio));
omologazione e immissione in commercio di medicamenti.
Oltre ai suoi compiti originari, la Farmacia dell’esercito svolge ulteriori compiti nell’ambito delle risorse disponibili in virtù di diverse basi giuridiche (in particolare l’ordinanza sulle epidemie OEp, RS 818.101.1 e l’ordinanza sulle compresse allo iodio, RS 814.52) o di ordinanze temporanee.
Prima, durante e dopo una pandemia, su incarico del Consiglio federale, possono esserle affidati compiti specifici di preparazione e gestione nell’ambito delle proprie competenze e risorse.
Alla Cancelleria federale competono i seguenti compiti nella preparazione e nella risposta a una pandemia:
accompagnamento legislativo e pubblicazioni ufficiali;
disbrigo degli affari del Consiglio federale;
coordinamento dell’attività informativa all’interno e verso l’esterno (oltre alla comunicazione di crisi ufficiale anche informazione dell’Assemblea federale e della Conferenza dei segretari generali);
garanzia del coinvolgimento dei Cantoni, di esperti scientifici e di altri terzi (incl. la consulenza; in base alle esigenze del dipartimento responsabile);
anticipazione delle crisi (prima e durante le crisi);
consulenza ai dipartimenti nella creazione dell’organizzazione di crisi (prima e durante le crisi);
valutazione della gestione di crisi;
allestimento di una panoramica dei mandati del Consiglio federale rilevanti nel contesto di crisi;
formazione e formazione continua nell’ambito della gestione delle crisi (incl. le esercitazioni).
L'UFSP è responsabile di preparare la risposta a una pandemia, sorvegliare gli agenti patogeni potenzialmente pandemici e, al verificarsi dell’evento, curare gli aspetti sanitari della gestione di una pandemia.
Aufgaben in der Pandemievorbereitung
Definizione delle strategie, degli scenari e degli obiettivi strategici per la gestione di una pandemia
Gestione del sistema nazionale d’informazione «Dichiarazioni delle malattie trasmissibili»
Gestione del punto di contatto nazionale secondo il Regolamento sanitario internazionale (IGV National Focal Point)
Garanzia delle analisi di laboratorio
Comunicazione e campagne di informazione per la popolazione (p. es. contro le malattie sessualmente trasmissibili, l’influenza)
Concretizzazione dei compiti nazionali concernenti l’approvvigionamento con importante materiale medico lungo la catena di approvvigionamento fatta eccezione per la predisposizione del monitoraggio (competenza dell’UFAE) e del quadro della situazione (competenza dell’UFPP)
Compiti nella risposta a una pandemia
Presentazione e valutazione della situazione e preparazione delle informazioni sulla situazione per gli specialisti e la popolazione sulla base del monitoraggio (competenza dell’UFAE) e del quadro della situazione (competenza dell’UFPP)
Elaborazione delle strategie di gestione in vista della diffusione dell’epidemia
Creazione delle basi decisionali specialistiche per gli organi di coordinamento (organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale, DFI o UFSP)
Definizione dei provvedimenti nei confronti di singole persone o della popolazione in caso di particolari minacce per la salute pubblica (p. es. divieti di svolgere manifestazioni, chiusura delle scuole, quarantena ecc.)
Definizione e aggiornamento delle direttive e delle raccomandazioni per la popolazione, per il personale medico e le istituzioni (p. es. le strutture per le cure stazionarie di lunga durata)
Coordinamento dell’approvvigionamento di importante materiale medico (o di agenti terapeutici secondo il diritto vigente) e della sua distribuzione ai Cantoni o ai fornitori di prestazioni (a seconda del materiale) in base a criteri predefiniti
Disposizione, attuazione e controllo delle misure personali ai confini nazionali e nel trasporto internazionale di viaggiatori (obbligo di cooperazione delle imprese)
Direzione specialistica della comunicazione in collaborazione con la Cancelleria federale e direzione della campagna di informazione per la popolazione
Predisposizione di hotline per la popolazione e i medici
L’attività dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) poggia sulla legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1). L’UFPP riunisce le competenze specialistiche per tutte le questioni inerenti alla protezione della popolazione ed è responsabile del coordinamento con gli altri strumenti della politica di sicurezza. Sostiene gli organi che operano nella prevenzione dei rischi collettivi e nella gestione degli eventi, in particolare i servizi federali, i Cantoni e le organizzazioni partner del sistema coordinato di protezione della popolazione.
Compiti nella preparazione a una pandemia
Svolge ricerca e sviluppo nel settore della protezione della popolazione, in particolare per quanto concerne l’analisi dei pericoli e dei rischi, lo sviluppo tecnico e la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza, in collaborazione con i Cantoni e altri organi.
Gestisce il Laboratorio di Spiez per assicurare la protezione NBC, eseguire analisi di riferimento e valutazioni, fornire supporto, assicurare la ricerca e lo sviluppo nel settore NBC
Gestisce la Centrale nazionale d’allarme (CENAL) per l’allerta, l’allarme e l’informazione
Assicura l’offerta formativa per l’istruzione di base e il perfezionamento degli organi cantonali di condotta, nonché l’istruzione del personale insegnante della protezione civile
Approva la pianificazione del fabbisogno di impianti di protezione, inclusi i centri sanitari protetti e gli ospedali protetti, nonché disciplina gli aspetti tecnici della manutenzione e del rimodernamento degli impianti di protezione
È competente per i sistemi di allerta alle autorità in caso di pericolo imminente, allarme alla popolazione in caso di evento e informazione della popolazione in caso di pericolo imminente e in caso di evento
Tiene un inventario delle infrastrutture critiche e coordina le misure di pianificazione e di protezione dei gestori di infrastrutture critiche
Compiti nella risposta a una pandemia
Nella gestione di crisi, l’attività dell’UFPP si basa sull’ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) nel quadro dell’organizzazione di base per la gestione di crisi.
Tiene una lista dei punti di contatto
Assicura, in collaborazione con la CaF, il coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi
Gestisce una presentazione elettronica della situazione
Aiuta le unità amministrative, in collaborazione con la CaF, ad assicurare la prontezza operativa dei loro stati maggiori di crisi
Provvede alla prontezza operativa della Gestione federale delle risorse
Coordina le pianificazioni preventive nazionali
Nell’ambito del Servizio sanitario coordinato (SSC), l’attività dell’UFPP si basa sull’ordinanza sul servizio sanitario coordinato (OSSC; RS 501.31):
nomina la persona incaricata del SSC;
dirige la Conferenza direttiva del SSC;
promuove e coordina la formazione, la formazione continua e il perfezionamento;
può commissionare attività di ricerca;
può sostenere i Cantoni nella pianificazione e nel coordinamento della pianificazione.
Il DDPS gestisce un sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato (SII-SSC) sulla base della legge federale sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS (LSIM; RS 510.91).
La Centrale nazionale d’allarme (CENAL) è il punto di riferimento della Confederazione per gli avvisi provenienti dalla Svizzera e dall’estero in caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione. L’attività della CENAL nella gestione delle emergenze è retta dall’ordinanza sulla protezione della popolazione (OPPop; RS 520.12):
raccoglie i dati e le informazioni e li analizza;
mette i dati e le informazioni a disposizione dei competenti organi della Confederazione, dei Cantoni e del Principato del Liechtenstein nonché dei gestori delle infrastrutture critiche;
assicura la comunicazione tra tutti gli organi, gli stati maggiori e i gestori di infrastrutture critiche interessati;
assicura l’analisi integrata della situazione rilevante per la protezione della popolazione;
segue e valuta costantemente la situazione in stretta collaborazione con gli uffici interessati;
mette a disposizione una presentazione elettronica della situazione;
riceve le richieste e le offerte di risorse.
Al verificarsi di una crisi, l’attività della CENAL si basa sull’ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) nel quadro dell’organizzazione di base per la gestione di crisi:
sostiene il dipartimento responsabile nel coinvolgimento di altri organi della Confederazione, dei Cantoni e di terzi;
consiglia e accompagna altri organi e stati maggiori dell’Amministrazione federale;
assicura la valutazione della situazione per lo SMCPS e lo SMCOp;
assicura l’analisi integrata della situazione;
trasmette le richieste delle unità amministrative e dei Cantoni agli organi competenti;
coordina l’impiego delle risorse nazionali e internazionali.
Nell’ambito del Servizio sanitario coordinato (SSC), l’attività della CENAL si basa sull’ordinanza sul coordinamento nell’ambito del servizio sanitario (OCSS; RS 520.151):
dirige lo Stato maggiore specializzato sanità;
elabora una panoramica dei mezzi in personale e materiale disponibili nonché delle installazioni disponibili.
Il Servizio veterinario svizzero è l’organizzazione comune dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e degli uffici veterinari cantonali per le attività nel settore veterinario pubblico. L’USAV è competente per il coordinamento delle misure di lotta contro epizoozie altamente contagiose tra cui si annovera anche l’influenza aviaria, che ha un potenziale zoonotico.
Compiti nella preparazione a una pandemia
Assicurare la cooperazione internazionale
Promuovere la prevenzione delle epizoozie
Definire il programma nazionale di sorveglianza del bestiame svizzero con i Cantoni
Preparare la documentazione per le emergenze
Modificare la legislazione in base alle nuove conoscenze scientifiche e alla situazione internazionale
Gestire i sistemi d’informazione (controllo del traffico di animali, dati di esecuzione del Servizio veterinario pubblico, dati sull’importazione di animali e di prodotti animali, notifica di malattie animali, programma di sorveglianza)
Emanare direttive per le indennità in caso di un’epizoozia
Elaborare misure di lotta contro le epizoozie in collaborazione con i Cantoni
Preparare il coordinamento delle misure di lotta
Organizzare uno stato maggiore per la gestione delle epizoozie
Organizzare la formazione per l’utilizzo della piattaforma dell’UFPP (presentazione elettronica della situazione) da parte del Servizio veterinario svizzero
Organizzare colloqui di consulenza in funzione dei settori interessati
Gestire una rete di laboratori
Coordinarsi con l’Istituto di virologia e immunologia (IVI) come centro di riferimento nazionale per le epizoozie altamente contagiose, inclusa l’aviaria e nuovi agenti patogeni zoonotici.
Compiti nella risposta a una pandemia
Le competenze dell’USAV nella gestione delle epizoozie con o senza potenziale zoonotico sono le seguenti:
valutare la situazione;
istituire lo stato maggiore per la gestione delle epizoozie;
emanare disposizioni temporanee, se insorge improvvisamente una nuova epizoozia o se minaccia di diffondersi in Svizzera;
se necessario, emanare un’ordinanza concernente provvedimenti provvisori in determinate regioni o in tutto il Paese;
coordinare le misure di lotta contro le epizoozie con i Cantoni, altri uffici federali o i Paesi limitrofi;
coordinare le analisi di laboratorio;
gestire le informazioni nella presentazione elettronica della situazione;
convocare il competente organo consultivo;
se necessario, emanare misure in materia di sicurezza alimentare.
In qualità di organo consultivo, la Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) fornisce consulenza al Consiglio federale, al Dipartimento federale dell'interno (DFI) e all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) su tutte le questioni legate alle vaccinazioni. È una commissione indipendente di esperti istituita dalla Confederazione che svolge un importante ruolo di mediazione tra autorità, cerchie specialistiche e popolazione nel campo delle vaccinazioni. Si compone di specialisti esterni all’Amministrazione che hanno conoscenze scientifiche o pratiche in materia di vaccinazioni. La CFV collabora con altre autorità federali e cantonali che si occupano di vaccinazioni.
Secondo la LEp, la CFV adempie i seguenti compiti:
fornisce consulenza al Consiglio federale in occasione dell’emanazione di disposizioni e alle autorità incaricate dell’esecuzione della legge sulle epidemie;
elabora raccomandazioni in materia di vaccinazioni destinate all’UFSP;
sviluppa criteri medici per valutare la gravità di una reazione alla vaccinazione;
fornisce consulenza al DFI nella concessione di un indennizzo o di una riparazione morale.
In una situazione di pandemia, la CFV assume un ruolo consultivo chiave nella valutazione (consulenza nell’acquisto) e nell’impiego di vaccini, nell’elaborazione di una strategia vaccinale (anche in relazione ad altri provvedimenti) e nella definizione di un ordine di priorità tra i gruppi target, qualora fosse necessario (nella fase iniziale). Assolve un’importante funzione consultiva nell’organizzazione di crisi dell’UFSP e della Confederazione.
La Commissione federale per la preparazione alle pandemie (CFP) è una commissione di esperti extraparlamentare. Fornisce consulenza all’Amministrazione federale, in particolare all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), nella preparazione a una pandemia.
Compiti nella preparazione a una pandemia
Quale gruppo di esperti, la CFP fornisce all’Amministrazione federale consulenza scientifica durante le fasi interpandemiche e di minaccia.
Fornisce consulenza all’Amministrazione federale per quanto riguarda la scelta delle strategie e delle misure per fare fronte a una pandemia nonché nella valutazione della situazione e del rischio.
In particolare, è responsabile dell’aggiornamento del Piano pandemico nazionale e collabora all’elaborazione di raccomandazioni.
Compiti nella risposta a una pandemia
La CFP non è competente per la gestione delle pandemie. Se necessario, l’Amministrazione federale può comunque avvalersi delle conoscenze e della rete di cui dispone la CFP al verificarsi dell’evento.
In qualità di gruppo di specialisti, la Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC) fornisce consulenza al Consiglio federale, agli uffici e ad altri organi e organizzazioni che operano nel settore della protezione NBC. Con la sua strategia «Protezione NBC Svizzera» intende contribuire a garantire che a medio e lungo termine la Svizzera sia pronta ad affrontare nel migliore dei modi l’eventuale emissione illecita di sostanze nucleari, biologiche o chimiche. La ComNBC può fornire un contributo prezioso per valutare e ottimizzare l’organizzazione prevista nel Piano pandemico e i provvedimenti definiti grazie alla sua competenza nel settore della sicurezza biologica nonché all’esperienza nell’elaborazione di scenari e strategie e, in generale, nella preparazione alle crisi.
La Sanità militare è parte integrante dell’Esercito svizzero e del sistema sanitario svizzero. Le compete la responsabilità globale in ambito medico per l’esercito. È guidata dal medico in capo, che dirige il Centro di competenza per la medicina militare e la medicina in caso di catastrofe ed è responsabile della sanità militare.
Compiti nella risposta a una pandemia
La Sanità militare fornisce supporto in via sussidiaria ai Cantoni e al sistema sanitario pubblico con le sue truppe sanitarie. La decisione in merito agli impieghi sussidiari delle truppe sanitarie o dell’intero esercito compete alla Gestione federale delle risorse (ResMaB).
La Centrale nazionale d’allarme e gestione degli eventi NEOC è responsabile del coordinamento generale degli impieghi sussidiari dell’esercito con le organizzazioni di pronto intervento nell’ambito della collaborazione tra autorità civili e militari durante una pandemia.
L’impiego tattico delle truppe sanitarie e di altre formazioni dell’esercito a supporto del sistema sanitario pubblico e operativo è di competenza dei rispettivi Cantoni nei quali sono prestati gli impieghi sussidiari.
L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic è l’autorità centrale svizzera di sorveglianza degli agenti terapeutici e fa capo al Dipartimento federale dell’interno (DFI). È competente, tra l’altro, per l’omologazione e il controllo sul mercato dei medicamenti e garantisce che sul mercato svizzero siano disponibili soltanto agenti terapeutici, quindi anche vaccini, di alta qualità, efficaci e sicuri. Gestisce inoltre un sistema di monitoraggio che, anche in caso di evento, consente di rilevare le reazioni avverse (farmacovigilanza) e verifica la qualità dei vaccini (liberazione delle partite e notifiche di vizi di qualità).
Le competenze di Swissmedic, dell’UFSP, della Farmacia dell’esercito e della Commissione federale per le vaccinazioni (CFV) in merito all’omologazione, all’approvvigionamento e alla distribuzione di vaccini sono chiaramente disciplinate.
L’Approvvigionamento economico del Paese (AEP) comprende l’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e rappresentanti dei Cantoni e dell’economia.
L’approvvigionamento del Paese in beni e servizi è un compito che spetta prima di tutto all’economia. L’AEP può intervenire con provvedimenti mirati sul mercato soltanto se quest’ultima non è più in grado di soddisfare da sola le necessità relative ai rifornimenti ed è imminente una situazione di grave penuria di beni e servizi d’importanza vitale. Il sistema dell’AEP si basa sulla cooperazione tra l’economia e lo Stato.
I settori specializzati, unità organizzative composte da specialisti dell’economia, della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, sono incaricati dell’esecuzione della legge sull’approvvigionamento del Paese (LAP; RS 531). Il settore specializzato Agenti terapeutici dell’AEP gestisce un centro di notifica per i medicamenti a uso umano d’importanza vitale e pubblica periodicamente un elenco accessibile al pubblico delle attuali difficoltà di approvvigionamento di medicamenti e vaccini. Uno strumento centrale dell’AEP è la costituzione di scorte obbligatorie, che non sono di proprietà della Confederazione, bensì appartengono alle imprese (depositari di scorte obbligatorie), le quali si impegnano a costituirle in virtù di un contratto con l’AEP.
All’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) compete la distribuzione delle riserve della scorta obbligatoria di Oseltamivir (Tamiflu®) (art. 31 cpv. 2 lett. a LAP) in caso di contingentamento. L’UFAE valuta inoltre la liberazione delle scorte obbligatorie in una grave situazione di penuria a livello nazionale (art. 31 cpv. 2 lett. f, art. 57 cpv. 1 e cpv. 3 LAP e art. 21 cpv. 1 e 3 dell’ordinanza sull’approvvigionamento economico del Paese OAEP; RS 513.11). L’UFAE emana la raccomandazione all’attenzione della popolazione nel quadro della scorta d’emergenza individuale, che comprende tra l’altro le scorte di mascherine facciali a uso medico e disinfettanti.
Organi competenti: Cantoni
I Cantoni, cui compete l’esecuzione della LEp, assicurano che il loro sistema sanitario sia preparato a un evento pandemico. A tal fine elaborano piani di emergenza e pandemici sulla scorta delle pertinenti basi dell’UFSP.
Nella pianificazione pandemica, i Cantoni definiscono i compiti, le competenze e le responsabilità per i principali ruoli nel quadro della lotta alla pandemia. Si distinguono le diverse fasi dell’evento come pure tra preparazione e risposta a una pandemia e gestione di crisi:
un piano per l’organizzazione e l’attuazione delle vaccinazioni e del tracciamento dei contatti;
un piano per mantenere (parzialmente) le cure ospedaliere e le cure di base nonché processi per distribuire le capacità di trattamento;
direttive vincolanti per le aziende e i fornitori di prestazioni nel sistema sanitario per l’approvvigionamento e la gestione delle scorte di materiale medico e dispositivi di protezione; la definizione di direttive vincolanti o raccomandazioni vincolanti per le istituzioni sociali e le amministrazioni è a discrezione dei Cantoni;
un piano di vaccinazione con diverse possibilità di vaccinazione sul territorio e spiegazioni mirate ai gruppi target;
un piano di test per le squadre mobili e stazionarie, con un semplice processo di test, conferma e informazione nonché un modello di dati, inclusa l’interfaccia con la Confederazione;
concernono la pianificazione anche la gestione dell’epidemia, i piani di protezione e la comunicazione di crisi interna ed esterna.
Al profilarsi di una pandemia, i Cantoni devono intensificare rapidamente lo scambio e il coordinamento tra loro, con la Confederazione e a livello comunale per armonizzare la valutazione della situazione ed eventuali provvedimenti.
Inoltre, i Cantoni organizzano le necessarie risorse finanziarie e personali a livello cantonale. Se vi è la necessità di un supporto di personale in via sussidiaria da parte di altri Cantoni o della Confederazione, gli organi cantonali di condotta hanno il compito di coordinare su base intercantonale le risorse di personale eventualmente necessarie della protezione civile (p. es. da una cellula di stato maggiore della gestione cantonale delle risorse ResMaK), prima di attingere alle risorse dell’esercito e/o del servizio civile.
I Cantoni eseguono i provvedimenti che il Consiglio federale prescrive in una situazione particolare o straordinaria (art. 102 cpv. 2 OEp). Assicurano il coordinamento e la comunicazione con i Comuni tramite gli stati maggiori di crisi cantonali o gli organi cantonali di condotta (OCC). Il disciplinamento dell’organizzazione dell’esecuzione può variare da un Cantone all’altro.
Secondo la LEp, i medici cantonali (MC) e i loro uffici sono responsabili del coordinamento dei provvedimenti medici di prevenzione e lotta a una pandemia nei Cantoni, in collaborazione con i responsabili cantonali dell’SSC. Fungono da anello di congiunzione tra la Confederazione (UFSP) e i Cantoni nonché tra la salute pubblica e quella individuale. Si coordinano anche con altri organi nei loro Cantoni e con i farmacisti cantonali per l’approvvigionamento di materiale medico. In tutte le situazioni, si tengono direttamente e regolarmente in contatto con l’UFSP tramite conferenze telefoniche.
Conformemente ai requisiti e alle esigenze cantonali e in funzione del livello di escalation, vengono istituiti altri organi (organi cantonali di condotta OCC, team di progetto) cui sono affidati la gestione e il coordinamento delle misure da attuare a livello cantonale. L’SSC è coinvolto in ogni livello di escalation per coordinare le cure mediche.
I compiti e le competenze dei Cantoni nonché il coordinamento e la collaborazione tra i Cantoni e tra Confederazione e Cantoni si basano sul modello a tre fasi della LEp.
Compiti nella preparazione a una pandemia
Nel loro ambito di competenza, i Cantoni adottano i provvedimenti preparatori per prevenire e contenere tempestivamente le minacce per la salute pubblica ed elaborano piani pandemici cantonali basati sui principi della Confederazione.
Sono competenti per l’approvvigionamento di importante materiale medico, quindi effettuano i preparativi necessari e si coordinano con la Confederazione nei lavori preparatori per la sicurezza dell’approvvigionamento.
Elaborano i piani pandemici cantonali e le liste di controllo per le amministrazioni pubbliche (Comuni/Cantone) ecc.
Preparano il sistema sanitario cantonale a una pandemia, elaborando e mettendo a disposizione gli strumenti necessari.
Coordinano le attività di esecuzione con i Comuni.
Coinvolgono i Comuni e assicurano la comunicazione con i Comuni.
I Cantoni e le conferenze dei direttori interessate collaborano alla definizione degli obiettivi e delle strategie di preparazione e risposta a una pandemia.
Le conferenze settoriali e le associazioni specializzate coadiuvano il coordinamento intercantonale. Si tengono regolarmente in contatto con la CDS così come con gli uffici federali interessati.
Le piattaforme ordinarie di dialogo assicurano gli scambi tra Confederazione e Cantoni (Dialogo federalistico su temi specifici, Dialogo sulla politica nazionale della sanità e riunioni ordinarie tra CDS e DFI/UFSP, organo di coordinamento LEp, conferenze telefoniche tra l’UFSP e i medici cantonali).
Compiti nella risposta a una pandemia
Situazione particolare
I Cantoni assicurano l’organizzazione cantonale di crisi nonché le capacità e le risorse necessarie per rispondere alla crisi.
Sono responsabili dell’approvvigionamento della popolazione con importante materiale medico e, se acquistato centralmente dalla Confederazione, della sua distribuzione.
Se il Consiglio federale non ordina provvedimenti di prevenzione e di lotta a una pandemia, i Cantoni sono responsabili di emanarli anche nella situazione particolare. Se la situazione epidemiologica lo richiede, i Cantoni dispongono ulteriori provvedimenti in aggiunta a quelli del Consiglio federale.
Le conferenze dei direttori cantonali, le conferenze settoriali e le associazioni specializzate collaborano con la Conferenza dei Governi cantonali (CdC) e le competenti autorità federali conformemente all’ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF).
Situazione straordinaria
Nella situazione straordinaria compete in primo luogo alla Confederazione ordinare provvedimenti, mentre i Cantoni sono preposti alla loro esecuzione.
Il coordinamento intercantonale è assicurato analogamente a quanto previsto nel caso della situazione particolare; se necessario occorre aumentare la frequenza degli scambi. Nonostante le ampie competenze della Confederazione, uno stretto contatto tra Confederazione e Cantoni è indispensabile nella situazione straordinaria.
La lista di controllo «Pianificazione pandemica dei Cantoni» (v. Ulteriori informazioni) definisce gli elementi critici della fase di preparazione a una pandemia. È uno strumento utile nell’elaborazione e nella verifica dei piani pandemici cantonali per accertare il grado di preparazione a una pandemia e la compatibilità con il Piano pandemico della Confederazione. All’occorrenza la lista di controllo tiene conto del «Manuale per la preparazione aziendale» e delle direttive dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
I compiti dei medici cantonali possono variare notevolmente tra un Cantone e l’altro (e il Principato del Liechtenstein). Tuttavia, in tutti i Cantoni sono preposti all’attuazione della LEp e, pertanto, sono i principali responsabili delle misure di prevenzione e di lotta contro le malattie trasmissibili. In una situazione di pandemia, i medici cantonali sono dunque chiamati ad adempiere funzioni centrali di esecuzione e di coordinamento. I compiti dei medici cantonali possono comprendere il settore della salute pubblica (promozione della salute, prevenzione) come pure attività consultive (peritali) o attività mediche a carattere ufficiale. In numerosi Cantoni si aggiungono funzioni sovrane (autorizzazioni e vigilanza sulle professioni sanitarie). La loro attività è disciplinata sia da leggi federali che da leggi del rispettivo Cantone, per esempio quelle sanitarie o scolastiche.
Compiti nella preparazione a una pandemia
Redigere o collaborare alla redazione dei piani pandemici cantonali
Preparare gli strumenti di valutazione della copertura vaccinale
Approntare con la Confederazione uno strumento sovracantonale per il tracciamento dei contatti
Predisporre piani per ordinare misure di isolamento e di quarantena
Compiti nella risposta a una pandemia
Esecuzione della LEp, incluso il sistema di dichiarazione con il rilevamento e la registrazione delle malattie soggette all’obbligo di dichiarazione
Gestione e monitoraggio del tracciamento dei contatti, disposizione delle misure di lotta (p. es. isolamento)
Indagini epidemiologiche (sul tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione delle malattie trasmissibili)
Coordinamento delle attività e informazione dell’UFSP
Coordinamento delle attività con altre autorità e istituzioni coinvolte nella lotta alle malattie trasmissibili
Competenza per l’attività di vaccinazione conformemente alla raccomandazione al riguardo
Sorveglianza delle misure sanitarie al confine
Membro dello stato maggiore cantonale di catastrofe o di condotta (a seconda del Cantone)
Consulenza in materia di sistema sanitario pubblico: governo, direzioni/dipartimenti, uffici, Parlamento e commissioni parlamentari
Coordinamento e vigilanza nel servizio cantonale di salvataggio (a seconda del Cantone)
I Cantoni forniscono all’organo federale designato i dati necessari alla sorveglianza e alla valutazione della situazione su base nazionale
I farmacisti cantonali provvedono all’esecuzione delle leggi federali e cantonali nel settore degli agenti terapeutici. Nel caso di una pandemia, sono rilevanti in particolare la legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer; RS 812.21) e le leggi sanitarie cantonali.
Compiti dei farmacisti cantonali:
consulenza dei governi cantonali in tutti gli aspetti correlati agli agenti terapeutici
monitoraggio della gestione degli agenti terapeutici a livello cantonale
partecipazione a gruppi di lavoro cantonali, nazionali e internazionali nel settore farmaceutico
partecipazione (a livello federale e cantonale) all’elaborazione e all’attuazione di progetti, in particolare nell’ambito dell’assistenza sanitaria
collaborazione con diversi partner pubblici e privati
Il veterinario cantonale è responsabile della lotta alle epizoozie.
Compiti nella preparazione a una pandemia
Nella preparazione a una pandemia i compiti per il rilevamento precoce, la prevenzione e la lotta alle epizoozie sono i seguenti:
controllo dell’esecuzione delle disposizioni emanate nell’ambito della polizia epizootica
formazione degli organi della polizia epizootica e direzione dei corsi introduttivi per commercianti di bestiame
sorveglianza del commercio di bestiame, prodotti di origine animale, sperma ed embrioni
sorveglianza degli allevamenti per scopi di polizia epizootica e svolgimento dei controlli nelle aziende di animali da reddito
disposizione delle misure necessarie per il rilevamento precoce e la sorveglianza delle epizoozie menzionate nella pertinente ordinanza e di altre malattie trasmissibili
sorveglianza dell’inseminazione artificiale e del trasferimento di embrioni per scopi di polizia epizootica
rilevamento dei dati e delle informazioni sugli allevamenti necessari per la lotta alle epizoozie
disposizione di limitazioni di polizia delle epizoozie per il commercio di generi alimentari
organizzazione dell’infrastruttura tecnica di lotta alle epizoozie
Compiti nella risposta alla pandemia
Al verificarsi di un evento, i veterinari cantonali adottano in particolare i seguenti provvedimenti:
trattamento di animali infetti, sospetti di infezione o a rischio di infezione
macellazione o abbattimento ed eliminazione di questi animali
eliminazione delle carcasse e dei materiali che potrebbero essere veicoli dell’agente patogeno di un’epizoozia
isolamento degli animali infetti o sospetti di infezione, sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico del bestiame, disinfezione e limitazione della circolazione di persone e merci
osservazione degli animali sospetti di epizoozia
divieto di organizzare mercati, esposizioni, vendite all’asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure limitazione o divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all’aperto.
Gli stati maggiori di crisi cantonali e gli organi cantonali di condotta preparano le decisioni del governo nella fase di risposta alla pandemia. Nei confronti degli altri Cantoni e degli organi federali fungono da SPOC («Single Point of Contact») sia nella fase di preparazione che in quella di risposta.
La Conferenza dei Governi cantonali (CdC) funge da piattaforma politica per la formazione delle opinioni e il dialogo tra i Cantoni e da anello di congiunzione per importanti dossier di politica nazionale ed estera. Ne fanno parte i governi di tutti i 26 Cantoni. Il massimo organo decisionale è l’assemblea plenaria, nella quale ogni Cantone è rappresentato da un membro del suo governo ed esprime un voto. Un parere della CdC richiede l’approvazione di 18 Cantoni. Gli affari sono preparati dal comitato direttivo. Prima delle votazioni popolari la CdC può esprimere il proprio parere a nome di tutti i governi cantonali se i Cantoni sono interessati dal progetto sottoposto al voto.
In caso di pandemia, le conferenze intensificano i loro scambi nell’ambito della Conferenza dei segretari delle conferenze intercantonali (CoseCo), se necessario anche in piattaforme di dialogo appositamente istituite per le conferenze maggiormente interessate dalla crisi a livello di segretariati generali e/o presidenze delle conferenze. La CdC coordina questi scambi.
In una situazione di pandemia il segretariato della CdC assume il ruolo di «Single Point of Contact» per la Confederazione e coordina il flusso di informazioni tra la Confederazione e le conferenze intercantonali. Può delegare questo ruolo a un’altra conferenza dei direttori.
Se in una pandemia la Confederazione istituisce organi di crisi sovradipartimentali, la rappresentanza dei Cantoni in questi organi è assicurata dalla CdC in qualità di conferenza mantello e dalla CDS come conferenza dei direttori maggiormente interessata a livello tematico.
Su richiesta di uno o più Cantoni, di una o più conferenze dei direttori o per decisione del comitato direttivo, la CdC adotta prese di posizione congiunte nei confronti della Confederazione, per le quali occorre comunque l’approvazione di almeno 18 governi cantonali. È fatto salvo il diritto di un Cantone di esprimere un parere discordante.
In caso di un temporaneo sovraccarico di lavoro per una conferenza, le altre conferenze le mettono a disposizione personale di supporto nei limiti delle loro capacità.
Le conferenze definiscono i principi della comunicazione nelle situazioni di crisi.
La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) promuove la collaborazione tra i Cantoni così come tra Confederazione e Cantoni. Inoltre dialoga con le associazioni del sistema sanitario e altre conferenze intercantonali.
La CDS è un organo politico di coordinamento. Raggruppa tutti i membri dei governi cantonali che dirigono i dipartimenti della sanità nel rispettivo Cantone. Ha una Segreteria generale permanente con sede a Berna. La CDS elabora raccomandazioni e basi all’attenzione dei dipartimenti cantonali della sanità. La Conferenza è importante anche come forum di dialogo tra i direttori dei dipartimenti della sanità, come interlocutrice per le autorità federali e per numerose associazioni e istituzioni nazionali. Inoltre, vi sono collegate diverse conferenze tecniche, come l’Associazione dei medici cantonali svizzeri (AMCS), l’Associazione svizzera dei veterinari cantonali (ASVC) e l’Associazione dei farmacisti cantonali (KAV/APC).
La CDS collabora con la Confederazione e organizzazioni non governative all’attuazione di strategie e alla stesura di rapporti in materia di prevenzione e promozione della salute. La maggior parte dei Cantoni si impegna nell’ambito dei programmi cantonali con i quali attua le strategie e i progetti nazionali.
In una situazione particolare, ai fini del coordinamento intercantonale tecnico-specialistico deve essere rafforzato anche il livello politico con ulteriori forum di concertazione all’interno della CDS (in dialogo con le associazioni specializzate).
Organi di supporto
Dipartimenti, uffici federali e organi federali
L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) è responsabile della politica e dei processi in materia di appalti pubblici e funge da servizio centrale d’acquisto della Confederazione. I suoi compiti comprendono inoltre la sistemazione logistica dell’Amministrazione federale, la gestione delle costruzioni della Confederazione, l’acquisto di strumenti di lavoro, la produzione e la diffusione di pubblicazioni e stampati nonché l’organizzazione di eventi ufficiali.
Durante una pandemia, il suo ruolo è rilevante soprattutto nell’ambito dei processi di acquisto.
L’Ufficio federale delle strade (USTRA) è l’autorità svizzera competente in materia di infrastruttura stradale e traffico stradale privato. Parte integrante del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), l’Ufficio si impegna a favore di una mobilità stradale sostenibile e sicura.
L’USTRA è responsabile dei pannelli a messaggio variabile (PMV) sulle strade nazionali. Utilizzando messaggi di testo, segnali e pittogrammi, i pannelli richiamano l’attenzione degli utenti della strada su eventi che riguardano la viabilità, trasmettendo informazioni relative alla gestione del traffico e alla sicurezza stradale, comunicazioni a carattere specificamente locale o generale nonché messaggi di prevenzione. Se necessario, è possibile chiedere all’USTRA di pubblicare sui PMV informazioni pertinenti e concise sulle misure da adottare in caso di epidemia transfrontaliera o pandemia.
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) persegue una gestione sostenibile dei trasporti pubblici e del traffico merci in Svizzera e il loro costante adeguamento al mutare delle esigenze e dei recenti sviluppi. La Svizzera ha interesse a coordinare queste modalità di trasporto e la sua politica dei trasporti con i Paesi limitrofi e con l’UE. Solo così potrà difendere e realizzare le sue esigenze e gestire un sistema di trasporti efficiente. All’UFT compete il coordinamento a livello internazionale dei trasporti su rotaia e su strada («trasporti terrestri») e la tutela degli interessi della Svizzera nella politica dei trasporti. A tal fine prepara e attua accordi e convenzioni internazionali. Inoltre, rappresenta la Svizzera in diversi organi internazionali. Cfr. anche l’art. 59 OEp Obbligo di collaborare.
Durante una pandemia, l’UFT garantisce i contatti con le organizzazioni nazionali incaricate della gestione del sistema (p. es. FFS, AutoPostale SA). Avvengono scambi anche con le imprese estere di autobus, per esempio al fine di coordinare le misure.
Il servizio civile è uno strumento della Confederazione che si adopera, tra l’altro, per migliorare la situazione delle persone bisognose di assistenza, di aiuto e di cure e fornisce il proprio contributo nell’ambito dei compiti della Rete integrata Svizzera per la sicurezza. È attivo in particolare nel sistema sanitario e sociale. Una pandemia comporta inevitabilmente un aumento del fabbisogno di cure e di assistenza e il servizio civile può concorrere a dare una risposta.
In caso di pandemia, l’Ufficio federale del servizio civile (CIVI) provvede in primo luogo a mantenere gli impieghi dei civilisti nel settore sociale e sanitario. Può temporaneamente ampliare i mansionari integrando nuovi compiti in funzione della situazione. Dei circa 4500–5000 civilisti che prestano servizio ogni giorno, due terzi operano nel settore sociale e il 10 per cento di loro è attivo nel settore sanitario. Il loro mantenimento in servizio può rivelarsi estremamente importante.
Ulteriori impieghi nel servizio civile sono coordinati ed esaminati nel quadro del processo Gestione federale delle risorse (ResMaB). Tutti i principali attori coordinano e analizzano le esigenze e decidono le misure. Il CIVI elabora i piani di messa a disposizione delle persone che devono prestare servizio civile d’intesa con gli organi di condotta interessati e gli organi specializzati competenti.
L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) è responsabile dell’evoluzione nel settore aeronautico e della sorveglianza sull’aviazione civile in Svizzera. Garantisce uno standard di sicurezza elevato e promuove il principio dello sviluppo sostenibile nell’aviazione civile elvetica.
Il servizio di autorizzazione delle informazioni aeronautiche dell’UFAC pubblica i NOTAM (Notice to Airmen), ossia istruzioni e informazioni sulle modifiche temporanee o anche permanenti nell’Aeronautical Information Publication (AIP), rilevanti per garantire un traffico aereo ordinato, sicuro e fluido. Durante la pandemia, le disposte misure sanitarie al confine sono state trasmesse tramite NOTAM.
Sulla base dell’articolo 41 LEp, l’Ufficio federale della sanità pubblica può emanare disposizioni sul trasporto internazionale di viaggiatori per evitare o ritardare la propagazione di malattie trasmissibili a livello transfrontaliero. Opportune misure sanitarie al confine e/o limitazioni al traffico transfrontaliero di persone sono adottate dall’UFSP o dalla Segreteria di Stato della Migrazione (SEM). L’UFAC pubblica via NOTAM le misure sanitarie al confine e le limitazioni al traffico transfrontaliero di persone nell’ambito del trasporto aereo. La comunicazione con i portatori di interessi (settore dei viaggi, compagnie aeree, aeroporti, Cantoni) compete in primo luogo all’UFSP.
Tra i compiti principali dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) rientrano il corretto e celere sdoganamento delle merci, compresa la riscossione dei tributi, nonché il controllo del traffico transfrontaliero di persone. A ciò si aggiungono compiti delegati di polizia di sicurezza e la lotta alla migrazione irregolare. Con il perseguimento penale, l’UDSC dispone della propria autorità inquirente per svolgere i suoi compiti principali.
L’UDSC è responsabile dei controlli di frontiera in due dei tre aeroporti nazionali (Basel-Mulhouse e Ginevra). All’aeroporto di Zurigo questo compito è affidato alla polizia aeroportuale della Polizia cantonale di Zurigo. Se durante un’epidemia transfrontaliera o una pandemia si ritengono opportune misure di politica sanitaria alle frontiere, che l’UFSP ordina, l’UDSC può fornire un supporto, in particolare nei due aeroporti nazionali, controllando e garantendo in una certa misura l’osservanza di queste misure al passaggio del confine.
L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) mette a disposizione le basi decisionali e l’infrastruttura per la gestione delle finanze della Confederazione e sovrintende alla Tesoreria federale. In caso di pandemia, l’AFF è responsabile dei processi politici che garantiscono eventuali aumenti del preventivo e crediti aggiuntivi in caso di maggiore fabbisogno finanziario da parte della Confederazione e dei Cantoni.
Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha il compito di trasmettere (rapidamente) le informazioni nei Paesi di sua competenza tramite le ambasciate e gli uffici regionali di coordinamento, che rendono noti gli indicatori rilevanti, oltre a valutare la situazione sanitaria locale. L’UFSP se ne serve come fonte attendibile di informazioni sull’andamento di una pandemia e sulle misure sanitarie adottate in altri Paesi.
L’UFSP collabora strettamente con il Centro di gestione delle crisi (KMZ) del DFAE, che pubblica i Consigli di viaggio. L’UFSP informa la popolazione sui rischi dei viaggi all’estero in caso di pandemie o emergenze sanitarie di portata internazionale e raccomanda le necessarie misure precauzionali. Nei suoi Consigli di viaggio il DFAE pubblica prevalentemente informazioni rilevanti per la sicurezza negli ambiti della politica e della criminalità. In situazioni di pandemia trasmette le informazioni dell’UFSP sui rischi all’estero inserendo nei Consigli di viaggio il link al sito dell’UFSP.
Contribuisce così a divulgare le comunicazioni dell’UFSP e a fornire un’informazione completa e uniforme alla popolazione. L’UFSP fornisce inoltre sul proprio sito anche informazioni sulle malattie trasmissibili e sui rischi epidemiologici all’estero, se lo ritiene importante e opportuno in vista di potenziali minacce e pericoli per la salute pubblica.
Il Consiglio federale può, per esempio, emanare raccomandazioni per i viaggi all’estero in caso di crisi globali particolarmente gravi (durante la pandemia di COVID-19: «Il Consiglio federale raccomanda di rinunciare a viaggi all’estero non urgenti»).
L’Ufficio federale del personale (UFPER) è responsabile della politica del personale dell’Amministrazione federale. Elabora le basi e gli strumenti necessari per garantire una gestione del personale coordinata tra i dipartimenti e permettere un adeguato sviluppo professionale.
Nella preparazione a una pandemia, l’UFPER partecipa allo stato maggiore permanente e contribuisce a rafforzare la prevenzione e la gestione delle crisi a livello federale con i suoi compiti nel settore della gestione del personale della Confederazione. L’UFPER sviluppa le basi concernenti questioni di diritto del personale in caso di pandemia e crea le condizioni per lo scambio di risorse umane (convenzioni modello, processi, riserva di personale). Con le sue competenze contribuisce inoltre a creare, conservare e utilizzare le conoscenze esistenti in materia di gestione di crisi nell’Amministrazione federale (formazione e formazione continua, modello delle competenze dell’Amministrazione federale). I suoi sistemi informatici consentono di attuare i processi relativi alle risorse umane in modo efficace a livello federale anche in caso di crisi.
In una situazione di pandemia, l’UFPER garantisce l’attuazione uniforme della politica del personale in tutta l’Amministrazione federale. Fornisce informazioni generali sul personale e comunicazioni di crisi ai collaboratori dell’Amministrazione federale. Mette inoltre a disposizione le basi e i processi per lo scambio di personale e la fornitura di personale di supporto e crea le relative condizioni quadro chiarendo costantemente gli aspetti giuridici fondamentali all’attenzione dell’Amministrazione federale.
I Comuni e le città assumono un importante ruolo istituzionale nella preparazione a una pandemia e in caso di crisi. Da un lato attuano le disposizioni emanate dalla Confederazione e dai Cantoni, dall’altro svolgono un ruolo attivo come punto di riferimento per la popolazione nella comunicazione e nel coordinamento con le loro istituzioni comunali o con i Comuni limitrofi. Sono infatti le autorità comunali locali a dover affrontare le ripercussioni concrete di una pandemia e le numerose richieste da parte della popolazione. Una buona e tempestiva preparazione dei Comuni, in linea con le disposizioni dei Cantoni e della Confederazione, e un’efficace collaborazione tra il Cantone e i suoi Comuni contribuiscono in misura significativa a ottimizzare l’operatività al verificarsi di un evento.
La maggior parte dei Comuni non ha un piano pandemico proprio, ma è coinvolta nello stato maggiore regionale tramite gli organi comunali di condotta e nello stato maggiore cantonale tramite l’Associazione cantonale dei Comuni, che nella maggior parte dei Cantoni assicura l’informazione su numerose questioni concrete, tra cui i piani di protezione delle strutture comunali. Vengono svolte esercitazioni regolari nell’ambito degli organi di condotta competenti.
Una pandemia può avere pesanti ripercussioni finanziarie sulle città e i Comuni che, da un lato, hanno interesse a mantenere servizi essenziali come gli asili nido pubblici o il trasporto pubblico locale, dall’altro contribuiscono a mitigare le conseguenze economiche e sociali di una pandemia. Durante la pandemia di COVID-19 sono aumentati i disoccupati e i beneficiari dell’aiuto sociale, inoltre si sono registrate perdite finanziarie straordinarie in istituzioni pubbliche quali musei, biblioteche e impianti sportivi.
Organizzazioni cantonali dei Comuni
Le organizzazioni cantonali dei Comuni (che fungono da portavoce degli interessi politici nei confronti del Cantone) collaborano strettamente con gli stati maggiori di crisi cantonali e gli organi cantonali di condotta (OCC) per assicurare la comunicazione delle decisioni del governo cantonale e di altre informazioni. Per esempio, notificano ai Comuni aderenti i piani di protezione delle strutture pubbliche e di istituzioni, tra cui le strutture per le cure stazionarie di lunga durata, le strutture stazionarie per adulti con disabilità, le piscine o gli impianti sportivi. Svolgono un ruolo importante nella pianificazione e nella comunicazione nei confronti dei Comuni.
Unione delle città svizzere
Sin dal 1897 l’Unione delle città svizzere (UCS) rappresenta la Svizzera urbana con l’obiettivo di far sentire la propria voce sul piano nazionale. L’UCS tutela gli interessi delle città, degli agglomerati e della loro popolazione nei confronti della Confederazione e delle conferenze intercantonali con l’obiettivo di creare condizioni quadro favorevoli alle aree urbane. Promuove inoltre lo scambio di informazioni, conoscenze ed esperienze tra i suoi oltre 130 membri mediante la creazione e la diffusione di conoscenze e competenze (studi, direttive, raccomandazioni ecc.) e la realizzazione di piattaforme di scambio. L’UCC è quindi l’interlocutore di riferimento per la politica, l’amministrazione, i media e la società in tutte le questioni concernenti la Svizzera urbana.
In una situazione di pandemia, l’attuazione delle misure di protezione decise dalla Confederazione e dai Cantoni è spesso compito delle autorità comunali, per esempio le prescrizioni per ristoranti, negozi, scuole e altre istituzioni, il divieto di riunione e di manifestazioni, l’obbligo di indossare la mascherina o la salvaguardia della sicurezza. L’UCS funge quindi da portavoce per le città e gli agglomerati affinché la Confederazione e i Cantoni tengano conto delle esigenze delle città quando dispongono provvedimenti. Partecipa alle consultazioni e rappresenta le città e gli agglomerati in seno agli organi federali e cantonali. L’UCS promuove lo scambio di informazioni tra Confederazione, Cantoni e città. Informa i propri membri sulle decisioni della Confederazione e delle conferenze intercantonali, mette loro a disposizione informazioni specialistiche e, se necessario, redige schede informative o raccomandazioni.
Associazione dei Comuni Svizzeri
L’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) è, dal 1953, la voce ufficiale dei Comuni a livello federale e il loro rappresentante politico riconosciuto. I membri del comitato sono esponenti di esecutivi comunali, di organizzazioni cantonali dei Comuni e delle Camere federali. Il fulcro della sua attività politica consiste nel migliorare le condizioni quadro dei Comuni e nel rafforzare la loro posizione come uno dei tre livelli dello Stato federale. Favorisce lo scambio di conoscenze e di esperienze tra i Comuni e interviene nel dibattito politico e specialistico con la Confederazione e i Cantoni in materia di sanità.
In qualità di associazione mantello dei Comuni, l’ACS assume un ruolo importante nella comunicazione nei confronti di tutti i Comuni svizzeri in caso di pandemia. Sostiene la campagna di informazione della Confederazione e si tiene in stretto contatto con i vari livelli cantonali (Conferenza dei direttori cantonali, organizzazioni cantonali dei Comuni) e rappresenta le esigenze dei Comuni nelle consultazioni e negli organi della Confederazione e dei Cantoni. L’ACS ha pubblicato nel 2020 uno studio intitolato «Preparazione a una pandemia e pianificazione della garanzia d’esercizio nei Cantoni e nei Comuni», realizzato in collaborazione con la Commissione federale per la preparazione alle pandemie (CFP), che per la prima volta espone il punto di vista dei Comuni in materia e definisce gli aspetti prioritari della preparazione a una pandemia a livello comunale.
L’Organo di coordinamento della legge sulle epidemie (OrC LEp), istituito in forma permanente dalla Confederazione, promuove la collaborazione tecnica tra Confederazione e Cantoni e l’esecuzione uniforme nel campo d’applicazione della LEp. Coordina le misure adottate in preparazione a una pandemia, migliora l’esecuzione della legge in un’ottica di uniformità, sostiene la Confederazione nel suo ruolo di condotta e agevola la sua funzione di alta vigilanza (art. 54 LEp). L’Organo è diretto dall’UFSP. I suoi membri permanenti sono rappresentanti dell’UFSP, degli uffici dei medici cantonali e di altri organi della Confederazione e dei Cantoni interessati dalla tematica.
L’OrC LEp consente lo svolgimento di consultazioni che facilitano la preparazione di decisioni. La competenza in materia di decisioni e di esecuzione rimane agli organi federali e cantonali preposti. L’OrC LEp non è un organo di crisi né uno stato maggiore di crisi. Nella gestione della pandemia di COVID-19 è emerso che non può assumere un ruolo sostanziale nella gestione della crisi. Pertanto, nel quadro della revisione parziale della LEp, è previsto di rinunciare ad affidargli il compito di assistere l’organo d’intervento della Confederazione per fare fronte a situazioni particolari o straordinarie.
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), che fa parte del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), è il centro di competenza della Confederazione per le questioni nazionali e internazionali connesse alla politica in materia di formazione, ricerca e innovazione (settore ERI). In qualità di autorità federale competente, la SEFRI garantisce l’elaborazione e l’attuazione della politica ERI della Confederazione e, di concerto con i suoi partner, sviluppa una strategia globale per lo spazio svizzero della formazione, della ricerca e dell’innovazione. Pianifica i servizi e le risorse della Confederazione in questi ambiti. Inoltre, promuove la ricerca e l’innovazione coordinando i compiti e le decisioni degli organismi federali competenti.
L’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha stabilito le modalità con cui coinvolgere gli esperti scientifici nella gestione di crisi: in caso di crisi, la SEFRI partecipa alla definizione dei requisiti tecnici di un organismo di consulenza scientifica e alla sua costituzione. La CaF, la SEFRI e sei attori della formazione, della ricerca e dell’innovazione hanno firmato in quello stesso giorno una convenzione di collaborazione.
Nel campo della formazione, in particolare nella formazione professionale e nel settore universitario, la SEFRI collabora strettamente con i Cantoni anche in caso di crisi. Fanno stato le disposizioni costituzionali sulla formazione (in particolare gli artt. 61a–63a Cost.), nonché le competenze, gli organi e i processi stabiliti nelle pertinenti leggi.
La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) stabilisce a quali condizioni una persona può immigrare in Svizzera. Questi criteri sono definiti in relazione all’Accordo di Schengen con l’Unione europea. Durante la pandemia di COVID-19, la SEM ha partecipato all’attuazione delle limitazioni al traffico transfrontaliero di persone.
Compiti nella preparazione a una pandemia
Protezione della salute sul posto di lavoro sostenendo i Cantoni nell’esecuzione della legge sul lavoro (LL; RS 822.11), coordinamento con altri organi d’esecuzione per la sicurezza sul lavoro e la profilassi delle malattie professionali (Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni Suva, Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL) e comunicazione di informazioni attuali per i datori di lavoro
Monitoraggio delle attività scientifiche internazionali sulla protezione della salute nella pandemia e applicazione delle misure di protezione nel mondo del lavoro
Creazione e salvaguardia di buone condizioni quadro economiche per le imprese svizzere
Compiti nella risposta a una pandemia
Elaborazione e messa a disposizione delle pertinenti basi operative (p. es. promemoria e modelli per i datori di lavoro sull’adozione di misure interne all’azienda volte a tutelare i propri dipendenti) nell’ambito della protezione della salute sul posto di lavoro, di concerto con altri uffici sanitari (UFSP, Cantoni)
Incontri regolari privilegiati con le presidenze delle associazioni mantello delle parti sociali (datori di lavoro e sindacati) per trattare tempestivamente le questioni emergenti
Valutazione continua della situazione economica e delle prospettive congiunturali durante la pandemia
Determinazione della necessità di interventi di carattere politico-economico
L’organo sussidiario «One Health», posto sotto la direzione dell’USAV, è un organo di coordinamento nel quale sono rappresentati gli uffici federali, il Servizio veterinario dell’esercito e gli uffici cantonali. Aiuta gli uffici federali competenti a individuare, sorvegliare, prevenire e lottare contro le zoonosi e i vettori delle malattie nonché elaborare e coordinare altre tematiche intersettoriali.
Altri organi di supporto
L’attuazione delle misure può dare adito a conflitti di valori. Si raccomanda pertanto di coinvolgere esperti di etica che, a seconda della tematica, possono essere le seguenti organizzazioni: Commissione nazionale d’etica per la medicina umana (CNE), Commissione centrale d’etica (CCE), Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM), Società Svizzera di Etica Biomedica (SSEN), commissione etica dell’Associazione Svizzera infermiere e infermieri (ASI).
Nel caso della pandemia di COVID-19, a intervenire quale ulteriore organo di supporto è stata in particolare la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). A seconda della necessità, possono essere coinvolte anche altre conferenze, tra cui la Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri (CG MPP) o la Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica (CDEP).
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione
La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è l’autorità di coordinamento tra i Cantoni nel settore della formazione. La CDPE promuove un’azione condivisa e l’adozione di pratiche cantonali uniformi su tematiche di interesse comune. In qualità di organo di armonizzazione, adotta decisioni, raccomandazioni e accordi che promuovono la coerenza e l’efficienza del sistema educativo e, parallelamente, attuano le disposizioni costituzionali sulla formazione. Collabora con la Confederazione secondo i criteri di cui agli articoli 62, 63 e 63a della Costituzione federale.
In qualità di piattaforma, rete e centro di competenza, promuove e organizza lo scambio e favorisce la collaborazione negli ambiti dell’educazione, dell’istruzione, della cultura e dello sport. Fornisce ai Cantoni le necessarie conoscenze specialistiche e mette loro a disposizione la propria rete di conferenze e agenzie specializzate.
Nel quadro della collaborazione tra le Conferenze intercantonali, qualsiasi tematica che concerna l’intero Paese o la cooperazione internazionale viene assegnata a una conferenza competente. In determinati casi può essere assunta una responsabilità condivisa. Altre conferenze interessate possono essere coinvolte. La CDPE opera in base al ruolo che le è stato assegnato e alle responsabilità concordate tra le conferenze intercantonali.
In situazioni di crisi, per esempio in una pandemia, collabora generalmente con le conferenze intercantonali rispettando le responsabilità concordate per quanto riguarda il flusso di informazioni e le consultazioni. Gli elementi della collaborazione diretta tra Confederazione e Cantoni, stabiliti negli articoli 62, 63 e 63a della Costituzione, concernono invece la collaborazione diretta tra il Consiglio federale e la CDPE, come previsto nella Convenzione del 16 dicembre 2016 tra la Confederazione e i Cantoni sulla collaborazione nello spazio formativo svizzero (RS 410.21).
Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali
La Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) promuove la collaborazione tra i Cantoni e contribuisce ad armonizzare la politica sociale in Svizzera.
È stata costituita nel 1943 per coordinare le attività dei Cantoni nel settore della socialità. Oggi svolge un ruolo guida nella politica sociale e garantisce il dialogo e il coordinamento continui tra i Cantoni. Inoltre rappresenta gli interessi dei Cantoni nei confronti della Confederazione.
La CDOS cerca soluzioni innovative e persegue una politica sociale incisiva. Collabora strettamente con i suoi partner a tutti i livelli statali e con la società civile. Rappresenta le istanze politico-sociali dei Cantoni dinanzi al Parlamento, al Consiglio federale, all’Amministrazione federale e all’opinione pubblica. Le conferenze intercantonali lavorano a stretto contatto per chiarire tematiche di rilevanza nazionale o internazionale.
La comunicazione e il coordinamento hanno un ruolo molto importante in situazioni di crisi. Sia nell’attività ordinaria che nelle fasi più difficili è importante coprire le interfacce e coordinare in modo efficiente la cooperazione tra i partner della CDOS. Ciò avviene secondo le responsabilità consolidate e il ruolo definito della CDOS nella rete di conferenze intercantonali per affrontare le sfide nazionali o internazionali insieme ad altri attori.
La Svizzera dispone di diversi laboratori ad alta sicurezza (livello di sicurezza biologica 3 e 4). Si presume infatti che un nuovo agente patogeno a potenziale pandemico venga attribuito al gruppo 3. L’UFSP conferisce compiti speciali a diversi centri nazionali di riferimento secondo l’articolo 17 LEp. Tali compiti sono definiti nell’OEp e comprendono in particolare la conferma della diagnostica primaria e la caratterizzazione completa dei patogeni. Secondo l’articolo 16 LEp, Swissmedic controlla i laboratori che effettuano la diagnostica primaria. L’articolo 18 LEp sancisce che i Cantoni gestiscono una rete di laboratori regionali per consentire le analisi di patogeni rari o pericolosi che non sono trattati da laboratori pubblici né da laboratori privati.
I laboratori privati sono presenti in tutta la Svizzera, hanno una rete efficiente di trasporto di campioni e possono fare fronte a un volume elevato di analisi. Sono dunque in grado di fornire un importante supporto in caso di pandemia.
Di seguito sono elencate le associazioni professionali e le associazioni del settore sanitario. I loro compiti sono riportati nei rispettivi siti, cui si accede direttamente dal link. L’elenco non è esaustivo e possono essere coinvolte altre associazioni professionali a seconda dell’agente patogeno o della portata di una pandemia.
Il 23 novembre 2022, in adempimento dei postulati 20.3280 Michel e 20.3542 De Quattro, il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Utilizzare il potenziale scientifico per affrontare periodi di crisi» in cui analizzava diverse varianti per migliorare il coinvolgimento della scienza nella gestione di crisi. In caso di crisi, il modo di procedere più adatto a tale scopo risulta quello di coinvolgere, da parte dello SMCPS e/o dello SMCOp, esponenti della ricerca attraverso organi ad hoc. Gli scienziati saranno reclutati tramite una rete scientifica interdisciplinare per la quale swissuniversities, l’organizzazione mantello delle università svizzere, funge da punto di contatto con la Confederazione. Il processo di nomina compete all’organizzazione di base per la gestione di crisi.
Al di fuori delle crisi, le organizzazioni scientifiche costituiscono cosiddetti cluster per determinate tematiche rilevanti nel contesto di crisi. Nel 2024 è stato creato il cluster Sanità pubblica, del cui gruppo di accompagnamento fanno parte l’UFSP e altri uffici. Il cluster è presieduto da sei candidati della comunità scientifica svizzera, supportati da un punto di contatto che, per il cluster Sanità pubblica, è affidato ai Politecnici federali.
Questo cluster costituisce la sovrastruttura della raccomandazione n. 3 del rapporto della Commissione della gestione del Consiglio nazionale del 30 giugno 2023, adottata dal Consiglio federale nel suo parere del 29 settembre 2023. La raccomandazione n. 3 prevede che l’UFSP si doti di un piano sulla costruzione e la gestione di una rete scientifica nel settore della lotta contro le epidemie. Tale piano deve contenere processi chiari per la trasmissione di mandati di ricerca e un elenco dei principali esperti e partner da aggiornare regolarmente.
L’UFSP o un altro ufficio può convocare gruppi di lavoro (temporanei) per lo scambio di know-how d’intesa con il punto di contatto del cluster Sanità pubblica. Il primo scambio sul virus H5N1 tra ricercatori e rappresentanti dell’Amministrazione federale ha avuto luogo nell’ottobre 2024.
Altri organi consultivi
Gli organi riportati di seguito sono coinvolti in misura maggiore o minore in funzione dello scenario di risposta a una pandemia. Possono essere consultati nella fase di preparazione, per pianificare misure il più possibile commisurate alle esigenze e ai destinatari e di facile attuazione. Sono coinvolti nell’ambito delle proprie strutture (p. es. associazioni).
L’elenco, in ordine alfabetico, non è esaustivo.
Commercio al dettaglio: Unione svizzera delle arti e mestieri USAM, Swissretail, VELEDES, Coop, Migros, Fenaco, Aldi, Lidl
CULTURA – Organizzazione mantello delle istituzioni culturali in Svizzera
Federazioni sportive: p. es. Swiss Olympic, Swiss Football League, Swiss Ice Hockey Federation, SwissTopSport
Funivie Svizzere
GastroSuisse – Federazione dell’Albergheria e della Ristorazione svizzera
Imprese dei trasporti (Unione dei trasporti pubblici UTP, Associazione svizzera dei trasportatori stradali ASTAG ecc.)
Industria farmaceutica (Interpharma)
Istituti di formazione (università, scuole dell’obbligo, scuole professionali ecc.)
Settore del fitness: swiss active e Federazione Svizzera dei Centri Fitness e di Salute SFGV