Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale
L’ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF) è entrata in vigore il 1° febbraio 2025. L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) gestisce un’organizzazione di base per la gestione di crisi (OBCG) permanente in collaborazione con la Cancelleria federale (CaF). Assicura la continuità e la conservazione delle conoscenze e intrattiene contatti con i Cantoni e il mondo scientifico. Se necessario, sostiene la creazione e il lavoro dell’organizzazione di crisi.
La cooperazione con il mondo scientifico è stata formalizzata dopo la pandemia di COVID-19. Al di fuori delle crisi sono costituiti cluster scientifici su determinate tematiche. Nel 2024 è stato creato il cluster Sanità pubblica che consente di rafforzare gli scambi in situazioni di normalità e di istituire rapidamente un organo di consulenza scientifica ad hoc in caso di pandemia (v. mondo scientifico sotto Competenze).
Le crisi emergenti devono essere gestite quanto più a lungo possibile all’interno delle strutture esistenti dell’Amministrazione federale, tuttavia con procedure accelerate.
Quando lo Stato, la società o l’economia sono minacciati da un pericolo imminente e grave che non può essere gestito con le strutture esistenti, il Consiglio federale istituisce uno stato maggiore di crisi politico-strategico (SMCPS) e designa un dipartimento responsabile (art. 3 OCAF). Lo SMCPS elabora basi decisionali per il Consiglio federale, che può istituire un organo scientifico consultivo ad hoc (art. 16 OCAF).
In caso di epidemia o pandemia, tale organizzazione di crisi si rende necessaria quando l’intera popolazione è colpita, il potenziale di malattia è elevato e molti fattori sono ancora sconosciuti. Può essere necessaria anche se insorgono più crisi contemporaneamente. Facilita il coordinamento tra i dipartimenti, i Cantoni, il mondo scientifico e altri soggetti terzi nonché con gli stati maggiori e i gruppi di esperti.
Il dipartimento responsabile può istituire uno stato maggiore di crisi operativo (SMCOp) che coordini i lavori a livello operativo e predisponga le basi per lo SMCPS. Lo SMCPS e lo SMCOp possono, ma non devono essere istituiti parallelamente.
La figura 1 fornisce una visione d’insieme della struttura organizzativa al di fuori e durante una crisi.

Organizzazione di base per la gestione di crisi
Compiti
Secondo l’articolo 9 OCAF, l’OBCG è operativa durante e al di fuori di una crisi. Garantisce così la continuità e la conservazione delle conoscenze e conferisce una maggiore unitarietà alla gestione di crisi dell’Amministrazione federale. Sostiene l’Amministrazione federale nella preparazione alle crisi e nella loro gestione (art. 9 OCAF). Fornisce servizi di supporto e coordinamento a favore dello SMCPS e dello SMCOp in particolare in caso di crisi (artt. 11 e 12 OCAF) e assicura la comunicazione sulla base dei sistemi di comunicazione congiunti di Confederazione, Cantoni e terzi. All’OBCG compete l’individuazione precoce di eventi cui non è possibile fare fronte con le strutture esistenti (anticipazione delle crisi secondo l’art. 12 OCAF).
L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) dirige la segreteria dell’OBCG e assicura un punto di contatto sempre raggiungibile (art. 10 OCAF).
Membri
Collaboratori dell’UFPP e della CaF; in caso di crisi può essere fatto collaborare il personale di altri organi della Confederazione (art. 10 OCAF).
Stato maggiore di crisi politico-strategico
Compiti
Lo SMCPS elabora opzioni di intervento e basi decisionali all’attenzione del Consiglio federale. Sostiene il dipartimento responsabile nella preparazione di proposte al Consiglio federale, coordina la gestione di crisi dell’Amministrazione federale a livello politico-strategico, valuta la situazione politico-strategica ed emana direttive politico-strategiche per la gestione operativa delle crisi (art. 5 OCAF). Assicura il coordinamento dei compiti, l’armonizzazione del ritmo di condotta, la considerazione delle interdipendenze e che rimanga tempo sufficiente per l’attuazione operativa.
Membri
Secondo l’articolo 6 OCAF, il segretario generale del dipartimento responsabile presiede lo SMCPS, che è composto da:
- i segretari generali dei dipartimenti coinvolti;
- i vicecancellieri;
- il direttore dell’Amministrazione federale delle finanze;
- il direttore dell’Ufficio federale di giustizia;
- il segretario di Stato della Segreteria di Stato dell’economia;
- il segretario di Stato della politica di sicurezza.
Il dipartimento responsabile può coinvolgere le seguenti persone e organizzazioni:
- il cancelliere della Confederazione in funzione di consulente;
- rappresentanti di altri organi federali;
- rappresentanti dei Cantoni d’intesa con la Conferenza dei Governi cantonali (CdC);
- l’organo scientifico consultivo ad hoc;
- terzi se interessati dalla crisi.
Stato maggiore di crisi operativo
Compiti
Lo SMCOp raccoglie le informazioni rilevanti per l’elaborazione delle basi decisionali e le prepara all’attenzione dello SMCPS. Assicura il coordinamento delle attività operative degli stati maggiori speciali, degli stati maggiori specializzati, dei gruppi specialistici e degli stati maggiori di crisi delle unità amministrative che si trovano in azione e degli altri organi interessati (art. 7 OCAF).
Membri
Il dipartimento responsabile nomina la direzione dello SMCOp come previsto dall’articolo 8 OCAF. La direzione dello SMCOp può assegnare incarichi ai suoi membri.
Fanno parte dello SMCOp:
- rappresentanti delle unità amministrative interessate;
- rappresentanti dell’Ufficio federale di giustizia.
Il dipartimento responsabile può coinvolgere le seguenti persone e organizzazioni in funzione consultiva:
- rappresentanti di altre unità amministrative;
- responsabili delle finanze delle unità amministrative interessate;
- rappresentanti dei Cantoni conformemente al regolamento quadro sul metodo di lavoro della CdC e delle conferenze dei direttori cantonali nell’ottica della cooperazione tra Confederazione e Cantoni del 22 marzo 2024;
- l’organo scientifico consultivo ad hoc;
- altri attori (p. es. del mondo economico, della società civile o dell’educazione).
Struttura organizzativa
Dall’ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale e dai problemi specifici individuati per una pandemia scaturisce la seguente struttura organizzativa, che può essere ottimizzata in funzione dello scenario.
I compiti, le competenze e le responsabilità da attribuire agli organi eventualmente coinvolti nella preparazione e nella risposta a una crisi sono precisati nella sezione Competenze.

Istituzione dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale
Richiesta
Esistono tre possibilità, complementari tra loro, di chiedere al Consiglio federale di istituire un’organizzazione di crisi.

Decisione
Il Consiglio federale decide in merito all’attribuzione della responsabilità, all’impiego di un’organizzazione di crisi (SMCP) e a eventuali altre misure. Per ognuna delle tre opzioni descritte, il Consiglio federale può inizialmente limitarsi ad attribuire la responsabilità e istituire lo SMCPS solo in un secondo tempo. Il dipartimento responsabile ha così la possibilità, per esempio, di istituire già lo SMCOp.
Una volta istituita l’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale, il dipartimento responsabile informa la segreteria generale della CdC (in qualità di «Single Point of Contact», SPOC, secondo il regolamento quadro della CdC) per consentire ai Cantoni di prepararsi opportunamente.
Scioglimento dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale
Lo scioglimento dell’organizzazione di crisi e il ritorno alle strutture ordinarie è una decisione che spetta al Consiglio federale. Se possibile, il dipartimento responsabile definisce già all’inizio della gestione di crisi criteri quantificabili in base ai quali il Consiglio federale può discutere se mantenere in essere l’organizzazione di crisi o scioglierla. Il dipartimento responsabile può adattare i criteri nel corso della crisi a seconda delle dinamiche o della comparsa di nuovi problemi.
L’importante è che il passaggio dall’organizzazione di crisi alle strutture ordinarie avvenga in modo sistematico. Questo processo è di competenza del dipartimento responsabile.