Organizzazione 1-4
La Confederazione e i Cantoni, unitamente ad altri attori, sono coinvolti nella preparazione e nella risposta a una pandemia. La Confederazione rivede la sua organizzazione di crisi sulla base dell’esperienza COVID-19. Il Piano pandemico elenca gli organi di supporto nella gestione di una pandemia e fornisce una visione d’insieme degli attori da consultare.
Contesto e obiettivo: dopo la pandemia di COVID-19 il Consiglio federale ha deciso di potenziare l’organizzazione dell’Amministrazione federale per le crisi future, quindi anche le pandemie. L’ordinanza sull’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale (OCAF; RS 172.010.8) è entrata in vigore il 1° febbraio 2025. L’organizzazione di crisi qui descritta è ancora in fase di sviluppo.
Destinatari: tutti gli organi federali e cantonali preposti alla preparazione e alla risposta a una pandemia nonché gli organi di supporto e altri attori.
Basi: la legge sulle epidemie definisce tra l’altro i ruoli e le competenze nell’ambito della prevenzione e della risposta a una pandemia. L’organizzazione, i compiti e la composizione dell’organizzazione di crisi sovradipartimentale dell’Amministrazione federale sono retti dall’ordinanza sull’organizzazione di crisi nell’Amministrazione federale (OCAF).
Aspetti strategici: la presente descrizione dei ruoli e dei compiti di tutti gli attori coinvolti nella preparazione e nella risposta a una pandemia precisa la ripartizione dei ruoli e ne accresce il carattere vincolante. I soggetti cui competono l’attuazione e il supporto hanno descritto essi stessi i propri ruoli e compiti.
Aspetti operativi: a livello di Confederazione, le crisi emergenti dovranno essere gestite il più a lungo possibile all’interno delle strutture esistenti dell’Amministrazione federale. Un’organizzazione di base per la gestione di crisi (OBGC) permanente assicura la continuità e la preservazione delle conoscenze sulla gestione di crisi della Confederazione. I Cantoni e il mondo scientifico saranno coinvolti nell’organizzazione di crisi.
Rischi e sfide: un sistema federalistico riconosce un margine di manovra ai Cantoni anche in una pandemia, con il rischio di ostacolare la collaborazione con le persone coinvolte nonché un’attuazione rapida e coerente delle decisioni e delle misure in situazioni di urgenza. Nel contempo, consente continue concertazioni, che possono impedire o limitare gli errori. Le misure adottate in singoli Cantoni o regioni possono fungere da modello per l’intero Paese. Il coinvolgimento da parte dell’organizzazione di crisi degli attori interessati dalle misure (p. es. il mondo scientifico, della cultura, dello sport), ove possibile consultati, accresce la fattibilità e il grado di accettazione delle misure.
Competenze: la Confederazione è competente per l’elaborazione e l’attuazione di obiettivi strategici a livello nazionale. Coadiuva i Cantoni nel coordinamento delle misure e provvede, se necessario, a un’esecuzione uniforme. L’esecuzione delle misure compete in primo luogo ai Cantoni, ma nell’ambito del traffico internazionale di persone spetta alla Confederazione.
Organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale
L’organizzazione di crisi dell’Amministrazione federale si prefigge di rafforzare continuamente la gestione di crisi e la cooperazione con i Cantoni e il mondo scientifico.
Competenze
La preparazione e la risposta a una pandemia si basano sui ruoli chiaramente definiti della Confederazione, dei Cantoni e di altri attori.
