Importazione
In caso di pandemia, il Consiglio federale può emanare disposizioni volte ad agevolare l’importazione di agenti terapeutici e a limitarne o vietarne l’esportazione. Le competenze in materia di importazione in caso di pandemia sono in corso di definizione. I risultati confluiranno nel Piano pandemico.
L’articolo 44 capoverso 2 lettera c della legge sulle epidemie (LEp; RS 818.101) disciplina le competenze del Consiglio federale per quanto riguarda l’importazione e l’esportazione di agenti terapeutici.
Anche in caso di pandemia, la qualità e la sicurezza dei processi di importazione e di distribuzione / fornitura devono essere garantite lungo l’intera catena di fornitura in conformità alla Good Distribution Practice (GDP). Le condizioni di trasporto (p. es. catena del freddo ininterrotta) e di stoccaggio (p. es. temperatura controllata) dei medicamenti devono essere rispettate. Per i dispositivi medici valgono le valutazioni di conformità secondo l’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODMed; RS 812.213) tramite le quali il fabbricante attesta il rispetto dei requisiti stabiliti dall’Unione europea.
L’esperienza maturata in occasione della pandemia di COVID-19 ha mostrato che, nel caso ideale, l’importazione dovrebbe avvenire tramite i fornitori degli agenti terapeutici.