Distribuzione / fornitura
La Confederazione distribuisce i medicamenti acquistati ai Cantoni e questi provvedono all’ulteriore distribuzione nei rispettivi territori. I processi corrispondenti sono attualmente in corso di revisione. Al termine dei lavori, i risultati confluiranno nel Piano pandemico.
Distribuzione ai Cantoni
Per quanto riguarda gli agenti terapeutici, gli articoli 63 e 64 dell’ordinanza sulle epidemie (Oep; RS 818.101.1) prevedono che la Confederazione svolga un ruolo sussidiario in fatto di distribuzione e fornitura in caso di particolare minaccia per la salute pubblica e di disponibilità limitata dei prodotti. Per i dispositivi di protezione individuale e i prodotti per la disinfezione delle mani e delle superfici non è invece previsto alcun ruolo sussidiario della Confederazione in materia di distribuzione e fornitura.
I Cantoni comunicano alla Confederazione i centri di consegna e un interlocutore cantonale quale Single Point of Contact (SPOC). La Confederazione è responsabile della distribuzione coordinata degli agenti terapeutici ai centri di consegna cantonali e del monitoraggio della logistica. Si fa inoltre carico dei costi per la logistica e la fornitura ai Cantoni. La Farmacia dell’esercito ha la competenza della logistica degli agenti terapeutici in conformità all’articolo 60 OEp e della stipula di contratti con le aziende del settore. Mette a disposizione dei centri di consegna nei Cantoni (p. es. i grossisti) gli agenti terapeutici loro attribuiti. Durante la pandemia di COVID-19, determinanti agenti terapeutici sono stati eccezionalmente consegnati direttamente ai fornitori di prestazioni.
A Swissmedic competono l’omologazione e il monitoraggio del mercato. Per i vaccini, ogni partita richiede una liberazione separata prima di essere messa in circolazione.
Distribuzione ai fornitori di prestazioni
I Cantoni provvedono tempestivamente all’ulteriore distribuzione del materiale ricevuto nei rispettivi territori e si fanno carico dei relativi costi. Si assicurano, in particolare per il materiale sottoposto a contingentamento, che l’ulteriore distribuzione sia conforme ai bisogni.
Le aziende che distribuiscono e/o eventualmente riconfezionano agenti terapeutici inclusi i vaccini, per esempio i grossisti, devono disporre delle necessarie autorizzazioni.
La competenza della vigilanza tecnica sulla distribuzione e sulla logistica degli agenti terapeutici nei Cantoni spetta ai farmacisti cantonali. Per evitare conflitti di interesse, i farmacisti cantonali, incaricati della vigilanza, non possono al tempo stesso rivestire il ruolo di responsabili tecnici di centri di consegna e altri punti di stoccaggio straordinari cantonali. I Cantoni dispongono di vari tipi di soluzioni per evitare situazioni di questo tipo.
Gli agenti terapeutici possono essere consegnati ai seguenti fornitori di prestazioni per gli scopi indicati:
- farmacie ospedaliere per i pazienti curati nelle rispettive strutture;
- farmacie pubbliche per la popolazione;
- studi medici con autorizzazione per farmacia di studio medico per la somministrazione e/o la dispensazione ai propri pazienti;
- studi medici senza autorizzazione per farmacia di studio medico per la somministrazione ai propri pazienti;
- case per anziani, case di cura ed eventuali altre istituzioni medico-sociali con autorizzazione cantonale per la tenuta di una farmacia per la somministrazione ai propri pazienti;
- centri di vaccinazione.
I fornitori di prestazioni menzionati devono rispettare le direttive dell’Associazione dei farmacisti cantonali in materia di stoccaggio di agenti terapeutici (v. Ulteriori informazioni).
Sfide
Durante la pandemia di COVID-19, la distribuzione coordinata dei vaccini ha rappresentato una grande sfida per la maggior parte dei Paesi, inclusa la Svizzera.
Il cambio di paradigma dal punto di vista logistico imposto dalla pandemia (p. es. forniture ai Cantoni) ha generato notevoli oneri supplementari per la Confederazione e i Cantoni. A questo si sono aggiunte complessità logistiche, come nei casi in cui i vaccini sono stati consegnati in contenitori multidose o dovevano essere trasportati e stoccati a una temperatura di –80°C.
Una soluzione dimostratasi efficace in tale occasione è stata la designazione quali centri di consegna da parte dei Cantoni di grossisti in possesso di un’autorizzazione Good Distribution Practice (GDP) ed eventualmente anche di un’autorizzazione Good Manufacturing Practice (GMP), per esempio per i riconfezionamenti. Sono inoltre risultati utili i contratti stipulati tra Cantoni e grossisti per lo stoccaggio, il riconfezionamento e la distribuzione capillare. Vanno invece evitate le forniture push (in particolare direttamente ai fornitori di prestazioni). Qualora risultino indispensabili, dovrebbero avvenire d’intesa con i Cantoni.
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), in collaborazione con gli altri attori, verifica ed eventualmente adegua sulla base delle esperienze fatte in occasione di pandemie le modalità di distribuzione e di fornitura del materiale medico. Questo avviene in conformità alla decisione del Consiglio federale del 21 agosto 2024 volta a garantire l’approvvigionamento di materiale medico in caso di pandemia. Al termine dei lavori, i risultati confluiranno nel Piano pandemico.