Accesso e assunzione dei costi
Durante la pandemia occorre garantire l’accesso al vaccino contro l’agente patogeno pandemico al maggior numero possibile di persone. In questi casi, le autorità decidono le modalità con le quali consentire l’accesso alla vaccinazione anche a persone che normalmente non verrebbero vaccinate.
Principio
In Svizzera è generalmente l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ad assumere i costi delle vaccinazioni che i fornitori di prestazioni acquistano attraverso gli abituali canali del mercato. L’assunzione dei costi presuppone il soddisfacimento delle seguenti condizioni:
- esiste una raccomandazione di vaccinazione ufficiale dell’UFSP;
- il vaccino dispone dell’omologazione di Swissmedic per i destinatari raccomandati;
- la vaccinazione è inclusa nelle prestazioni dell’ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31);
- il prezzo del vaccino è indicato nell’elenco delle specialità (ES) dell’UFSP o disciplinato da un contratto.
In caso di indicazione professionale alla vaccinazione, i costi sono generalmente a carico del datore di lavoro e non vengono assunti dall’AOMS. L’AOMS non assume i costi delle vaccinazioni indicate in caso di viaggio, a eccezione dei casi in cui l’indicazione sia legata a motivi medici e indipendente dal viaggio.
Finanziamento degli acquisti centralizzati
Di fronte a un particolare pericolo per la salute pubblica (p. es. in caso di pandemia), laddove non sia possibile assicurare l’approvvigionamento dei vaccini attraverso privati o Cantoni, la Confederazione può acquistarli in via sussidiaria (art. 44 legge sulle epidemie, LEp; RS 818.101). Se l’acquisto è effettuato dalla Confederazione, secondo l’articolo 73 LEp l’assunzione dei costi si conforma, in via primaria, alle condizioni previste dalle assicurazioni sociali, in particolare dalla legge sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). Se non sono assunti o lo sono solo in parte, i costi sono coperti dalla Confederazione. Il Consiglio federale disciplina a livello di ordinanza le condizioni specifiche per l’accesso e l’assunzione dei costi dei vaccini.
Gruppi particolari
Nella gestione di una pandemia è importante elaborare soluzioni per i cittadini svizzeri che si trovano all’estero, le persone che non dispongono dell’AOMS e i frontalieri.
Personale della Confederazione all’estero
Il personale della Confederazione all’estero comprende le persone impiegate secondo il diritto federale nonché i familiari stretti che vivono nella stessa economia domestica. Queste persone e i loro familiari sono assicurati AOMS.
Per adempiere i compiti pubblici, le rappresentanze all’estero devono garantire una continuità operativa anche durante una pandemia, per quanto possibile. Sono i capimissione a definire, sulla base delle disposizioni sanitarie del Paese ospitante, il piano di protezione in grado di garantire la migliore tutela possibile al personale. Provvedono anche all’approvvigionamento di materiale medico e prestazioni sanitarie sul posto.
Durante una pandemia, tassi di infezione elevati, sistemi sanitari sovraccarichi e indeboliti nonché l’inaccessibilità a test, medicamenti e vaccini possono esporre il personale distaccato e le rispettive famiglie a rischi per la salute particolarmente elevati. Recarsi in Svizzera per poi ritornare nel Paese d’impiego può essere difficoltoso o impossibile a causa delle restrizioni ai viaggi. Il personale distaccato e le rispettive famiglie possono costituire un gruppo particolarmente vulnerabile in virtù del luogo in cui si trovano, indipendentemente da fattori individuali come l’età o malattie preesistenti. Si tratta di considerazioni da tenere presenti nel quadro delle raccomandazioni di vaccinazione.
Se le rappresentanze o il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) non hanno la possibilità di acquistare materiale medico, la base logistica dell’esercito fornisce al DFAE il materiale medico che la Farmacia dell’esercito possiede sotto forma di scorta o può acquistare. Il DFAE dispone di personale sanitario che può acquistare materiale medico e organizzare una logistica conforme per la consegna alle rappresentanze e finanzia le misure corrispondenti. Tuttavia, l’approvvigionamento di vaccini è possibile solo se è garantito il rispetto delle condizioni quadro della logistica (catena del freddo, regolamentazione delle importazioni ecc.).
L’attuale revisione parziale della LEp dovrà disciplinare esplicitamente le basi per la protezione del personale della Confederazione nella rete esterna in caso di particolare pericolo per la salute pubblica.
Svizzeri all’estero
Ai sensi della legge sugli Svizzeri all’estero (LSEst; RS 195.1), gli Svizzeri all’estero sono tutti i cittadini svizzeri non domiciliati in Svizzera e iscritti al registro degli Svizzeri all’estero. Questo gruppo di persone non rientra nella popolazione svizzera ai sensi della LEp. La loro assistenza sanitaria è sostanzialmente di competenza del Paese nel quale risiedono. Nell’ottica della sussidiarietà prevista dalla LSEst, il Consiglio federale può adottare provvedimenti per approvvigionare con vaccini gli Svizzeri all’estero (art. 44 cpv. 3 LEp).
In caso di pandemia, il Consiglio federale può emanare un’ordinanza per consentire l’accesso alla vaccinazione agli Svizzeri all’estero che si recano in Svizzera. Nel corso della pandemia di COVID-19 ha emesso un’ordinanza in questo senso e assunto i costi.
Persone in istituti penitenziari o in centri per richiedenti l’asilo
Sia in condizioni normali che in caso di pandemia spetta agli istituti penitenziari o ai gestori di centri per richiedenti l’asilo della Confederazione o dei Cantoni consentire l’accesso alle vaccinazioni alle persone in loro custodia (art. 30 cpv. 2 lett. d e art. 31 cpv. 2 lett. c ordinanza sulle epidemie, OEp; RS 818.101.1). In linea di principio, si applicano le stesse regole di finanziamento che per il resto della popolazione. Per le persone che non dispongono dell’AOMS, i costi sono sostenuti dalla Confederazione (per i centri d’asilo federali) o dai Cantoni (per i centri d’asilo cantonali e gli istituti penitenziari), a meno che non siano assunti in via sussidiaria dalla Confederazione nel caso di acquisto centralizzato.
Persone che non dispongono dell’AOMS
In un’ottica di salute pubblica, tutte le persone presenti sul territorio svizzero dovrebbero avere accesso alle vaccinazioni quando è presente un particolare pericolo per la salute pubblica. In caso di pandemia, questo accesso dovrebbe essere consentito anche alle persone che non dispongono dell’AOMS. Per questo specifico gruppo di persone la Confederazione potrebbe assumere le spese per le vaccinazioni raccomandate o prevedere un sistema di paganti in proprio.
I seguenti gruppi di persone, pur risiedendo regolarmente in Svizzera, possono non disporre dell’AOMS:
- impiegati di rappresentanze diplomatiche o consolari e di organizzazioni internazionali con i rispettivi familiari, che dispongono di una carta di legittimazione del DFAE o di un permesso C cantonale;
- lavoratori distaccati impiegati da un datore di lavoro estero che svolgono la propria attività in Svizzera per un periodo di tempo limitato;
- studenti stranieri che, in virtù dell’articolo 2 capoverso 4 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), sono stati esentati, su richiesta, dall’obbligo di assicurazione purché beneficino di una copertura assicurativa equivalente;
- persone domiciliate in Svizzera assoggettate all’assicurazione malattie di uno Stato membro dell’UE/AELS in base al diritto europeo di coordinamento delle assicurazioni sociali, segnatamente frontalieri che vivono in Svizzera ed esercitano un’attività lucrativa in un altro Stato membro dell’UE/AELS o pensionati che ricevono una rendita da un altro Stato membro dell’UE/AELS insieme ai propri familiari che non esercitano attività lucrative;
- persone che, in virtù degli articoli 2 capoverso 2, 7 o 8 OAMal, sono state esentate, su richiesta, dall’obbligo di assicurazione in quanto soddisfano le condizioni previste.
Le persone che vivono in Svizzera senza titolo di soggiorno (i cosiddetti «sans-papier») hanno il diritto e l’obbligo di stipulare un’AOMS. Tuttavia, dagli studi condotti è emerso che la maggior parte dei sans-papier non dispone di un’AOMS.
Durante la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha consentito l’accesso alla vaccinazione a tutti i gruppi elencati sopra e ne ha assunto le spese, a condizione che appartenessero ai destinatari previsti dalla strategia di vaccinazione anti-COVID-19.
Frontalieri
I frontalieri che risiedono in Paesi limitrofi e lavorano in Svizzera possono influenzare l’andamento di una pandemia anche all’interno del territorio svizzero. Inoltre, spesso lavorano nel settore sanitario e all’interno di istituti medico-sociali, il che li rende potenzialmente esposti a un rischio di infezione.
Durante la pandemia di COVID-19, la Confederazione ha consentito inizialmente l’accesso alla vaccinazione ai frontalieri esposti a un maggior rischio di infezione sul lavoro, segnatamente al personale sanitario e addetto all’assistenza. Quando la disponibilità di vaccini lo ha consentito, tutti i frontalieri hanno avuto la possibilità di vaccinarsi in Svizzera e le spese sono state assunte dalla Confederazione.
Viaggiatori provenienti dall’estero
I viaggiatori provenienti dall’estero sono persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera senza stabilire il proprio domicilio permanente o avere il proprio posto di lavoro nel territorio nazionale, segnatamente turisti e persone che viaggiano per motivi di lavoro. In linea di principio, non è prevista alcuna assunzione dei costi per le prestazioni mediche dei viaggiatori provenienti dall’estero. In caso di pandemia, anche un accesso a pagamento alla vaccinazione può determinare una sorta di «turismo vaccinale» indesiderato per effetto della diversa disponibilità di vaccini a livello mondiale. Se durante una pandemia la disponibilità di vaccini è garantita, la Confederazione può consentire l’accesso alla vaccinazione, a pagamento, anche ai viaggiatori provenienti dall’estero.