Agenti terapeutici: prodotti impiegati per diagnosticare, prevenire e trattare malattie, ferite e disabilità. Vi rientrano i medicamenti (inclusi i vaccini) e i dispositivi medici. Sono disciplinati dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) e dalle corrispondenti ordinanze.
Medicamenti: prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un’azione medica sull’organismo umano o animale o dichiarati tali. Oltre ai farmaci in senso stretto, vi rientrano, per esempio, i mezzi di contrasto e gli emopreparati. Sono disciplinati dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21), dall’ordinanza sui medicamenti (OM; RS 812.212.21), dall’ordinanza per l’omologazione di medicamenti (OOMed; RS 812.212.22), dall’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1) e da altre ordinanze.
Vaccini: sostanze nella maggior parte dei casi di origine biologica, che stimolano il sistema immunitario a sviluppare una protezione attiva contro un determinato agente patogeno senza che la persona contragga la malattia. Rientrano tra i medicamenti e sono disciplinati dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21).
- Dispositivi medici: prodotti destinati o dichiarati essere destinati a uso medico e il cui effetto principale non è dovuto a un medicamento. Sono disciplinati dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) e dall’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODMed; RS 812.213). Rientrano, per esempio, in questa categoria gli strumenti, gli apparecchi, i dispositivi medico-diagnostici in vitro, i programmi informatici, le mascherine chirurgiche, i preservativi e i prodotti per la disinfezione o la sterilizzazione dei dispositivi medici. Non sono dispositivi medici:
- i dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali protettivi e mascherine respiratorie;
- i prodotti per la disinfezione delle mani e delle superfici (v. disinfettanti).
- Materiale medico: termine generico impiegato nel Piano pandemico per designare il materiale che può essere importante per contrastare una pandemia. Include di norma le tre categorie di seguito riportate.
- Medicamenti: anticorpi, sostanze antivirali, anestetici, sedativi, antimicotici, farmaci cardiovascolari, antibiotici, vaccini, miorilassanti e altri farmaci.
- Dispositivi medici: dispositivi medico-diagnostici in vitro, respiratori, apparecchi di monitoraggio, mascherine facciali mediche, guanti sanitari, linee di perfusione, siringhe, cannule ecc.
- Dispositivi di protezione individuale e disinfettanti: mascherine respiratorie (mascherine FFP2), camici protettivi, indumenti protettivi, occhiali protettivi, cuffie monouso, prodotti per la disinfezione delle mani e delle superfici ecc.
Dispositivi di protezione individuale (DPI): equipaggiamento speciale volto a proteggere la persona che lo porta in conformità alle norme di sicurezza sul lavoro. I DPI sono disciplinati dall’ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (ODPI; RS 930.115).
Mascherina: termine generico impiegato nel Piano pandemico per designare le mascherine respiratorie e le mascherine facciali mediche.
Mascherina respiratoria (mascherina FFP2): dispositivo volto a proteggere coloro che lo portano da aerosol e particelle liquide. È considerata un dispositivo di protezione individuale ai sensi dell’ordinanza sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuale (ODPI; RS 930.115). Rispetto alle mascherine facciali mediche, le mascherine respiratorie offrono una protezione supplementare alle persone che ne hanno più bisogno o in situazioni in cui vi è un rischio maggiore di trasmissione (p. es. nel quadro di procedure mediche per le quali sussiste il rischio di aerosolizzazione di secrezioni delle vie respiratorie in locali scarsamente ventilati). Affinché una mascherina respiratoria garantisca effettivamente una maggiore protezione, la sua forma e le sue dimensioni devono essere appropriate e deve sempre aderire bene al viso.
Mascherina facciale medica (mascherina igienica): dispositivo volto a proteggere soprattutto le altre persone da contagi tramite goccioline (protezione degli altri). Può garantire anche a chi la porta una protezione dalle goccioline emesse da altre persone presenti nelle immediate vicinanze. Le mascherine igieniche sono sufficienti per le situazioni della vita quotidiana. Sono considerate dispositivi medici e sono disciplinate dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) e dall’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODMed; RS 812.213).
Disinfettanti: sostanze o preparati che permettono di inattivare o eliminare microrganismi, quali i batteri, i virus o i funghi, presenti su superfici o nell’aria. I prodotti per la disinfezione delle mani e delle superfici sono disciplinati dalla legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1) e dall’ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12), mentre i prodotti per la disinfezione o la sterilizzazione dei dispositivi medici sono disciplinati dalla legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) e dall’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODMed; RS 812.213).
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