Finanziamento
La gestione di una pandemia può imporre la mobilitazione in tempi brevi di notevoli risorse e l’acquisto imprevisto di prodotti o servizi. Prima di sostenere spese o contrarre impegni finanziari, il Parlamento deve autorizzare i crediti corrispondenti.
In questa pagina si spiega in che modo la Confederazione procede per chiedere mezzi finanziari supplementari o per rendere possibili acquisti supplementari in caso di necessità. La procedura può fungere da modello anche per i Cantoni, che sono tuttavia tenuti a rispettare le prescrizioni e i processi applicabili a livello cantonale. In particolare, la lista di controllo «Gestione della pandemia: finanziamento supplementare» è formulata in modo generico e può essere utile a tutte le autorità.
Fabbisogno finanziario supplementare della Confederazione
In caso di pandemia, può essere necessario disporre rapidamente di risorse materiali o di personale supplementari. Se tali risorse non sono già state approvate dal Parlamento nell’ambito della procedura di preventivo ordinaria, il Consiglio federale deve richiederle mediante credito aggiuntivo conformemente all’articolo 33 LFC (RS 611.0).
Gli uffici federali possono presentare richieste di credito aggiuntivo due volte all’anno, a gennaio e a luglio. I dipartimenti le esaminano e le trasmettono all’Amministrazione federale delle finanze, che elabora un messaggio all’attenzione del Consiglio federale. Quest’ultimo tratta le richieste in marzo e in settembre e se vengono accolte, il Parlamento le esamina in giugno e in dicembre. Possono essere sostenute spese o sottoscritti impegni contrattuali solo se il Parlamento ha approvato le corrispondenti risorse.
Il processo di elaborazione e approvazione di crediti supplementari o di crediti d’impegno richiede quindi circa sei mesi. Per le spese inderogabili, il Consiglio federale può chiedere crediti aggiuntivi urgenti alla Delegazione delle finanze conformemente all’articolo 34 LFC.
L’unità specializzata competente dell’Amministrazione federale elabora il contenuto della richiesta di credito e della corrispondente proposta del Consiglio federale. Deve motivare in dettaglio il fabbisogno di risorse e indicare la base giuridica su cui si fonda. Il coordinamento con il Segretariato generale del Dipartimento responsabile e con l’Amministrazione federale delle finanze assume particolare importanza. Se i mezzi richiesti sono destinati all’assunzione di personale supplementare, la richiesta deve essere coordinata anche con l’Ufficio federale del personale (UFPER). A seconda del contenuto della richiesta, è necessario consultare anche gli altri Dipartimenti direttamente interessati.
Qualora sia necessario contrarre impegni finanziari che si estendono oltre l’anno in corso, occorre chiarire con l'Amministrazione federale delle finanze se, oltre al credito di pagamento, vada chiesto un credito d’impegno ai sensi dell’articolo 21 LFC.
La lista di controllo «Gestione della pandemia: finanziamento supplementare» elenca le informazioni e i chiarimenti preliminari ai fini della richiesta.
Acquisti supplementari da parte Confederazione
Sulla base delle esperienze maturate nella gestione della pandemia di COVID-19, il Centro di competenza Acquisti e sovvenzioni dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) hanno messo a punto i processi di acquisto che si applicheranno alle future situazioni di emergenza e di crisi per le quali l’UFSP ha la responsabilità dell’organizzazione di crisi. Si distingue tra acquisti decentralizzati, che sono di competenza dell’UFSP, e acquisti centralizzati, che sono di responsabilità dell’UFCL.
Acquisti decentralizzati di competenza dell’UFSP
- In funzione del livello di escalation, per analogia con la gestione delle emergenze e delle crisi dell’UFSP, vengono definiti semplificazioni amministrative e strumenti aggiuntivi per gli acquisti.
- Per la gestione di crisi che rientrano nella competenza dell’organizzazione di crisi dell’UFSP viene istituito in seno a quest’ultima un gruppo di lavoro «Acquisti».
- Il gruppo di lavoro è responsabile della definizione delle priorità e del sostegno per gli acquisti imminenti. Assicura una visione d’insieme di tutti gli acquisti e della situazione finanziaria.
Acquisti centralizzati di competenza dell’UFCL
- In situazioni di emergenza e di crisi, il processo di acquisto ordinario viene sostituito da una procedura semplificata e accelerata.
- Tale procedura è concepita in modo da soddisfare i requisiti di legge e gli standard di qualità.
- La procedura di acquisto accelerata si basa sugli articoli 10 capoverso 4 e 21 capoverso 2 lettera d della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) che in situazioni eccezionali consentono un’azione immediata.
- Non appena si delinea la necessità di procedere ad acquisti in una situazione di emergenza o di crisi, il centro di competenza Acquisti e sovvenzioni dell’UFSP contatta il responsabile del settore Acquisti dell’UFCL che istituisce un team di crisi.
- Il team di crisi verifica l’urgenza dei singoli acquisti e, se del caso, provvede a ottenere in tempi brevi il via libera.
Se in caso di pandemia l’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) è responsabile dell’organizzazione di crisi, spetta al dipartimento o al Consiglio federale definire il competente per gli acquisti. Se si tratta dell’UFSP o dell’UFCL, si applicano i processi definiti.
Caso particolare «Acquisto di agenti terapeutici»
L’acquisto di medicamenti e di dispositivi medici ai sensi della legge sugli agenti terapeutici (LATer; RS 812.21) è un caso particolare del processo di acquisto descritto sopra. Chiunque acquisti o importi medicamenti e dispositivi medici necessita di un’autorizzazione d’esercizio rilasciata da Swissmedic. In seno alla Confederazione solo la Farmacia dell’esercito dispone di un’autorizzazione di questo tipo. Non è invece il caso per l’UFSP. Pertanto, gli acquisti di medicamenti e di dispositivi medici sono effettuati, quantomeno formalmente, dalla Farmacia dell’esercito. L’UFSP provvede invece a stabilire i medicamenti da acquistare, i quantitativi e lo scopo e a presentare al Consiglio federale le richieste di acquisto di medicamenti per la popolazione civile.