Misure nel settore veterinario
Se viene accertata una zoonosi negli animali, i veterinari cantonali sono tenuti a informare le autorità competenti per scongiurare una propagazione e un’esposizione. L’Ufficio federale di sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) adotta misure mirate in base alla legge sulle epizoozie (LFE; RS 916.40), mentre il Consiglio federale definisce le misure generali di lotta contro le epizoozie altamente contagiose e le altre epizoozie.
Quando accertano zoonosi negli animali, gli uffici veterinari cantonali informano, conformemente alle disposizioni vigenti, le autorità cantonali competenti per il settore umano.
Se negli animali compaiono zoonosi da sorvegliare ai sensi dell’articolo 291a dell’ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), i Cantoni adottano le misure previste da tale ordinanza al fine di prevenire l’ulteriore propagazione a specie animali sensibili, nonché l’esposizione dell’uomo. In tal caso, l’USAV adotta a sua volta misure in tal senso. Se sono coinvolti altri agenti zoonotici e in funzione della valutazione del rischio, la Confederazione e i Cantoni adottano misure volte a prevenire la comparsa e la propagazione di un’epizoozia sulla base degli articoli 9 e 10 LFE e dell’OFE. I Cantoni sono competenti per l’esecuzione.
Durante la preparazione della pandemia e la sua gestione, l’USAV collabora con professionisti dei settori umano, animale e ambientale. A tal fine, l’organo sussidiario One Health può essere utilizzato più assiduamente. Può coordinare le risorse in caso di eventi zoonotici maggiori (p. es. risorse per lo sgombero delle aziende detentrici di animali da reddito) e garantisce che il settore veterinario sia preso in considerazione nella definizione del fabbisogno di materiale.
Il Consiglio federale stabilisce l’obiettivo e le misure di lotta contro le epizoozie tenendo conto dei costi e dei benefici della lotta (art. 9 e 10 LFE). Disciplina segnatamente:
- la cura degli animali infetti, sospetti infetti o a rischio contagio;
- l’uccisione e l’eliminazione di questi animali;
- l’eliminazione delle carcasse e dei materiali che possono essere veicoli di propagazione di un’epizoozia;
- l’isolamento degli animali infetti o sospetti infetti;
- il sequestro di stalle, fattorie, pascoli e località per il traffico di animali;
- la disinfezione e la limitazione della circolazione di persone e merci;
- l’osservazione degli animali sospetti infetti;
- il divieto di mercati, esposizioni, vendite all’asta di animali e altre manifestazioni simili, come pure la limitazione o il divieto del traffico di animali o della detenzione di animali all’aperto;
- l’esame periodico degli effettivi di animali e le altre misure destinate a mantenerne lo stato di salute, come anche le inchieste epidemiologiche;
- il contributo gratuito dei detentori degli animali all’applicazione delle misure di lotta;
- la partecipazione delle aziende di trasporto alle misure di lotta;
- l’omologazione e il modo d’uso dei prodotti di disinfezione utilizzati nella lotta contro le epizoozie;
- l’approvazione dei programmi nazionali di lotta contro le epizoozie dei servizi di sanità animale, che acquistano importanza nel quadro del commercio internazionale di animali.
Misure possibili
La Confederazione ha la facoltà di limitare a una regione circoscritta la circolazione di animali e di prodotti animali al fine di proteggere da un’epizoozia le altre parti del Paese. Può inoltre ordinare che le misure finalizzate a estirpare un’epizoozia siano limitate a determinate regioni se l’eliminazione dell’epizoozia nell’insieme del Paese non è possibile né prevista a breve termine. Le regioni in cui non è stata constatata alcuna epizoozia durante un lasso di tempo determinato possono essere dichiarate indenni. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti l’igiene nelle aziende per prevenire le epizoozie degli animali da reddito. Inoltre, può limitare il commercio delle derrate alimentari per motivi inerenti alla polizia delle epizoozie (art. 10b LFE).
Registrazione dei dati
In collaborazione con l’UFSP e l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), l’USAV registra i dati che consentono di individuare e caratterizzare i pericoli derivanti dalle zoonosi, di stimare il rischio d’esposizione di persone e animali e di valutare i rischi derivanti dalle zoonosi (art. 291b OFE). Questi dati costituiscono la base per qualsiasi raccomandazione alle persone che hanno contatti regolari con animali potenzialmente infetti e per le raccomandazioni al pubblico riguardo al contatto con gli animali.